Cosa sono le giornate di solidarietà per cui è stato avviato il confronto nel Gruppo

Il 30 aprile la Delegazione Datoriale ha consegnato alle OO.SS. la lettera di avvio della procedura di confronto per l’introduzione delle c.d. giornate di solidarietà nel nostro Gruppo. La trattativa è in corso e potrebbe definirsi nel corso di questa settimana.

Ma cerchiamo di capire cosa sono queste giornate di solidarietà, in base a quanto previsto dalla “cornice” normativa introdotta a livello Nazionale.

DA DOVE NASCONO: Accordo Nazionale di settore del 16 aprile 2020. Tali previsioni nascono nel contesto delle misure introdotte a sostegno del lavoro dal DL 18 del 17 .3.2020.

LO SCOPO: Prevenzione e gestione dell’eventuale riduzione dell’attività lavorativa nelle banche causata dall’emergenza Covid-19, contenendone i conseguenti effetti economici. Il ricorso alle giornate di solidarietà consente quindi di evitare una ripercussione sul reddito dei lavoratori bancari e allo stesso tempo alle Aziende di Credito di ridurre l’impatto finanziario del costo del lavoro.

MECCANISMO DEL FONDO: Tramite apposito accordo sindacale ogni Gruppo Bancario può accedere alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, “recuperando” a grandi linee quanto versato allo stesso e non ancora fruito. Questo “montante” può quindi essere utilizzato per integrare il reddito dei lavoratori dipendenti di tale Gruppo, per cui una quota rimane a carico del datore di lavoro e la restante viene liquidata dal Fondo di Solidarietà, senza penalizzazioni. Il Fondo di Solidarietà di settore è lo stesso che di norma viene utilizzato (nella sua parte c.d. straordinaria) per gestire gli esodi. Le “giornate di solidarietà” introdotte con l’accordo del 16.4.2020 non sono quindi da confondersi con quelle utilizzate in altri Gruppi bancari che prevedono un meccanismo volontario di astensione dal lavoro retribuito solo parzialmente.

QUANTITA’ DI GIORNATE: La quantità di giornate a disposizione di ogni Azienda dipende quindi strettamente dalla cifra a cui può attingere tramite il Fondo, per cui vi possono essere differenze da un datore di lavoro all’altro anche all’interno dello stesso Gruppo. La definizione puntuale della quantità di giornate per dipendente deve poi essere stabilita nell’eventuale accordo di Gruppo.

PERIODO DI FRUIZIONE:  Secondo l’accordo Nazionale il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà di settore, con causale COVID-19 Nazionale, potrà essere attivato per i periodi tra il 23 Febbraio fino al 31 Agosto 2020, per un massimo di 9 settimane. Spetta poi all’accordo di Gruppo definire, all’interno di questo ambito, i termini precisi di utilizzo delle giornate.

ASPETTI ECONOMICI PER LAVORATRICI E LAVORATORI: L’accordo Nazionale garantisce che non vi siano effetti sul rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo non vi sono penalizzazioni riguardo alla contribuzione previdenziale ed integrativa, all’assistenza sanitaria, alla maturazione delle ferie, ecc…). L’accesso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore avviene quindi senza aggravi alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori, con l’unica eccezione del buono pasto che non viene riconosciuto durante le giornate di solidarietà.

 

APPROFONDIMENTI:

Il comunicato unitario dei segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin

Articolo sito nazionale First

Rassegna stampa