Le disposizioni temporanee in attesa dell’assegno unico universale

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: da gennaio 2022 sostituirà una serie di altri benefici dedicati alla famiglia. Nell’attesa dei decreti attuativi della Legge n. 46/2021, il Governo ha introdotto alcune misure temporanee che prevedono, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (ANF) ed un assegno temporaneo (cosiddetto assegno “ponte”) destinato alle famiglie con figli minori residenti in Italia che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF): per il secondo semestre 2021, gli importi mensili in vigore relativi all’assegno per il nucleo familiare sono maggiorati di € 37,5 per ciascun figlio (per i nuclei familiari fino a due figli) e € 55 per ciascun figlio (per i nuclei familiari di almeno tre figli).

L’importo dell’assegno al nucleo familiare (ANF) è calcolato tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. Sono considerati componenti del nucleo il lavoratore o pensionato richiedente, il coniuge non legalmente separato, i figli minori e maggiorenni inabili nonché quelli fino ai 21 anni, in particolari condizioni, fratelli, sorelle e nipoti collaterali, orfani, minori o maggiorenni inabili, nipoti diretti minori, se a carico del nonno.

Si ha diritto all’ANF se il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare deriva da lavoro dipendente (oppure da pensione o da altro trattamento previdenziale che deriva da lavoro dipendente) e se non supera determinati limiti, stabiliti ogni anno. Per il calcolo devono essere considerati tutti i redditi conseguiti da ciascun componente del nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente, reddito della casa di abitazione, pensioni dirette e pensioni di reversibilità erogate da Stati esteri, etc.).

Non devono, invece, essere dichiarati i seguenti redditi: rendite vitalizie Inail, pensioni di guerra, pensioni privilegiate militari tabellari, indennità di accompagnamento, trattamenti di fine rapporto, indennità di trasferta, indennizzo per danni da vaccinazione, trasfusioni ed emoderivati, assegno al nucleo familiare.

Dal 1 aprile 2019, la domanda deve essere presentata direttamente all’Inps, esclusivamente in modalità telematica. Si potrà procedere attraverso il servizio online dedicato sul sito Inps (utilizzabile con Pin Inps dispositivo, identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta Identità Elettronica) o tramite Patronato Inas Cisl.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI (cosiddetto ASSEGNO PONTE): a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, sarà riconosciuto un assegno temporaneo, su base mensile (variabile in base all’ISEE e non soggetto a Irpef), a condizione che sussistano determinati requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici.

Per ricevere il nuovo assegno “ponte” occorrerà farne richiesta all’Inps o ai Patronati Inas Cisl entro il 30 giugno (o entro il 30 settembre ricevendo gli arretrati), presentando un ISEE in corso di validità. Nel caso in cui il nucleo familiare vari durante la fruizione della misura occorrerà aggiornare l’ISEE entro due mesi.

Per informazioni e assistenza alla compilazione dell’ISEE è possibile rivolgersi al CAF Cisl più vicino.

 

In conclusione per tutti i colleghi che, negli anni scorsi chiedevano l’ assegno al nucleo familiare, NULLA CAMBIA almeno per il periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021; pertanto sarà necessario procedere alla usuale richiesta direttamente all’INPS tramite l’apposita procedura (accesso con PIN dispositivo o con SPID), oppure tramite il servizio gratuito  per gli iscritti presso  i patronati INAS CISL.

Il First News 114