Il congedo per cure è stato istituito con la Legge 118/71, e prevede il diritto del lavoratore invalido con percentuale superiore al 50% di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a cure connesse con la patologia invalidante.
Nella sua formulazione originaria la succitata legge prevedeva che potesse essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico.
I successivi interventi legislativi hanno precisato che le cure oggetto del congedo debbano essere connesse alla infermità invalidante riconosciuta e che il congedo stesso può essere usufruito anche in maniera frazionata (a giorni).
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