Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona.
Come funziona e quando va usato
Il bonus vacanze può essere utilizzato una sola volta dal 1° luglio al 31 dicembre 2020: per l’80% sarà sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, mentre il restante 20% andrà come detrazione dall’imposta sul reddito. Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori privati, agli istituti di credito o agli intermediari finanziari.
Il buono può essere usato per i pagamenti direttamente alla struttura o attraverso agenzie viaggi e tour operator.
Il bonus vacanze non è valido su Booking e Airbnb
Qui la scheda illustrativa dettagliata della Agenzia Entrate