Tribunale Firenze archivia causa cliente Popolare Vicenza contro bancario

“I tribunali in tutt’Italia stanno ribadendo che i lavoratori non hanno responsabilità delle perdite finanziarie subite dai risparmiatori, ma c’è qualcosa di sbagliato nella coscienza di questo paese se i clienti che sono stati vittime delle scellerate iniziative dei vertici delle banche, anziché agire nei confronti dei veri responsabili, tentano di rivalersi sul personale, che è vittima tanto quanto loro. Invece, è arrivato il momento per chiedere tutti insieme una riforma delle norme che regolano il sistema finanziario, anche introducendo il reato di disastro bancario, per evitare che abbiano a ripetersi altri drammi”: è questo il commento di Giulio Romani, segretario generale di First Cisl, all’ordinanza di archiviazione da parte del tribunale di Firenze della causa intentata da un cliente di Popolare Vicenza, che aveva sottoscritto un prestito “baciato”, nei confronti di un dipendente della banca, difeso dall’avvocato Maurilio D’Angelo, legale del sindacato, che ha già ottenuto analoghi provvedimenti presso i tribunali di Rovigo, L’Aquila, Isernia e Arezzo per numerosi lavoratori accusati di truffa per la vendita di bond subordinati di banche poi andate in crisi.

“Il gip di Firenze, accogliendo integralmente la nostra ricostruzione giuridica – spiega l’avvocato D’Angelo -, ha rilevato che nella vendita di azioni da parte del dipendente di Banca Popolare di Vicenza non fosse ravvisabile alcun tipo di elemento integrante gli artifici e raggiri tipici del reato di truffa. Infatti, il cliente ha sottoscritto una scheda di adesione nella quale sono indicati compiutamente gli elementi dell’offerta del prodotto (approvato anche dalla Consob), della conoscenza del conflitto di interessi dell’emittente banca, poiché le azioni erano offerte dalla banca stessa, nonché di avere contezza che il pagamento delle azioni può avvenire a discrezione del cliente con risorse proprie o messe a disposizione dalla medesima banca. Non fosse sufficiente, nell’ordine di acquisto sugli strumenti finanziari sono indicate tutte le caratteristiche del prodotto”.

“Il provvedimento – aggiunge l’avvocato D’Angelo – si colloca nel solco di tanti altri che abbiamo ottenuto e conferma che i dipendenti non possono rispondere delle perdite finanziarie subite dai risparmiatori, agendo su direttive degli organi superiori e non potendosi riconoscere in capo a loro alcun comportamento truffaldino o fraudolento in operazioni che costituiscono evidentemente ordinario espletamento di mansioni. Eventualmente, le responsabilità possono ascriversi solo agli organi di vertice per negligenza nell’applicazione delle misure nonché nel ‘confezionamento’ dei contratti e delle circolari dispositive”.