Con le norme richiamate dalla Legge di bilancio 2026 e dagli interventi Inps di attuazione, proseguono e si aggiornano alcune misure di sostegno economico rivolte alle madri lavoratrici, sia dipendenti sia autonome. L’obiettivo è rafforzare il reddito disponibile attraverso esoneri contributivi e integrazioni mensili, con requisiti, durate e modalità di accesso specifiche.
Per offrire un quadro chiaro e operativo delle principali novità, la Struttura Donne e politiche di parità e di genere di First Cisl, come di consueto, ha predisposto un approfondimento che riassume le misure più rilevanti, con indicazioni pratiche e riferimenti normativi.
Decontribuzione Ivs 2024–2026 (madri dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli)
È confermata, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, la misura di esonero del 100% della quota Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico della lavoratrice per le madri con tre o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro (riparametrato su base mensile, fino a 250 euro).
Il requisito si perfeziona nel mese di nascita o di ingresso in famiglia della figlia o del figlio (anche in caso di adozione o affidamento preadottivo), secondo le precisazioni richiamate nell’approfondimento.
La misura riguarda lavoratrici dipendenti pubbliche o private a tempo indeterminato, con esclusione del lavoro domestico, includendo anche alcune tipologie contrattuali specifiche indicate nell’approfondimento.
Bonus mamme 2026 (da 40 a 60 euro al mese)
La Legge di bilancio 2026 ha aumentato da 40 a 60 euro mensili il cosiddetto “Bonus mamme 2026”, per un massimo di 720 euro annui (12 mensilità).
In particolare:
- Madri lavoratrici dipendenti (escluso lavoro domestico) o autonome con due figli: possono presentare domanda all’Inps per ottenere 60 euro mensili per ogni mese (o frazione) lavorato, con pagamento previsto a dicembre 2026; il reddito da lavoro non deve superare 40.000 euro annui e la misura spetta fino al mese di compimento del 10° anno del secondo figlio.
- Madri con almeno tre figli che siano dipendenti a tempo determinato (escluso domestico) oppure autonome: la stessa somma è riconosciuta per ogni mese (o frazione) di lavoro, nei limiti e alle condizioni previste dall’approfondimento, fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, sempre con soglia reddito 40.000 euro annui.
L’approfondimento ricorda inoltre che la somma non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini Isee, e chiarisce le regole di conteggio delle mensilità (gennaio–novembre 2026) e le modalità di erogazione a dicembre 2026.
Come presentare la domanda
La domanda può essere presentata all’Inps tramite i canali consueti: Patronato Inas Cisl, portale Inps con autenticazione digitale, Contact Center Multicanale e app Inps Mobile. Per l’accesso online è prevista l’autenticazione digitale (Spid, Cie, Cns o eIDAS), come indicato nell’approfondimento.
Dal 2027: una misura unica di decontribuzione Ivs (quadro atteso)
Dal 2027, secondo le previsioni richiamate nell’approfondimento (salvo successive modifiche), è attesa una rimodulazione che prevede un’unica misura basata sul parziale esonero contributivo Ivs per le madri con due o più figli, con criteri differenziati per durata in base al numero di figli e con soglia annua di 40.000 euro. Per la concreta modulazione operativa sarà necessario attendere la regolamentazione Inps.
Scarica e leggi l’approfondimento “Misure agevolative per madri lavoratrici: decontribuzione e bonus mamme 2026”
Qui tutti gli approfondimenti disponibili alla pagina della Struttura Donne e politiche di parità e di genere
