Nelle scorse settimane l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta a due interpelli su cui riteniamo utile dare informativa poiché possibilmente rilevanti per lavoratori e lavoratrici titolari di un piano welfare
1. Rimborso spese di istruzione dei figli tramite welfare aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi welfare per le spese di istruzione dei figli restano esenti da tasse e contributi anche se il pagamento della scuola, mensa, libri o altre spese agevolabili è stato effettuato materialmente dal coniuge del dipendente e non dal dipendente stesso.
Condizioni:
- la spesa deve riguardare i familiari previsti dall’art. 12 del TUIR;
- deve essere adeguatamente documentata;
- la stessa spesa non può essere utilizzata sia per il rimborso welfare sia per ottenere altre agevolazioni fiscali (detrazioni o deduzioni).
2. Rimborso rette RSA per genitori anziani o non autosufficienti
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese per il ricovero in RSA di un genitore possono essere rimborsate tramite welfare aziendale senza tassazione, anche se il genitore non convive con il lavoratore.
Punti principali:
- non è più richiesta la convivenza con il genitore per usufruire del beneficio;
- il rimborso delle rette RSA non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- la norma si applica retroattivamente anche alle spese sostenute nel 2025, evitando qualsiasi ricalcolo fiscale.
In sintesi
Le due risposte ampliano e confermano la possibilità di utilizzare il credito welfare aziendale in modo fiscalmente agevolato:
- per le spese di istruzione dei figli, indipendentemente da chi abbia effettuato il pagamento;
- per le rette RSA dei genitori anziani o non autosufficienti, anche in assenza di convivenza.
Allegato: Novità Agenzia Entrate
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