Congedo parentale, nuovo limite temporale di fruizione del congedo

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” aumenta l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.

A tal riguardo, l’INPS ha pubblicato il Messaggio numero 251 del 26-01-2026.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2026, infatti:

–          In caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice madre e dalla data di nascita per il lavoratore padre.

–          In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

!!! Per i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2025, il limite rimane di 12 anni.

Rimangono invece invariati i limiti per le seguenti categorie:

–       Per i genitori iscritti alla Gestione Separata, il limite resta fissato ai primi 12 anni di vita del figlio o a 12 anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

–       Per i genitori autonomi, il limite rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

 

L’INPS ha, tra l’altro, comunicato che in data 8 gennaio 2026 la procedura per la presentazione telematica delle domande di congedo “Domande di maternità e paternità” è stata aggiornata e dalla stessa data i genitori dipendenti possono presentare la domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali in argomento.

Nel caso in cui tra il 1° gennaio e l’8 gennaio 2026 non fosse stato possibile presentare istanza di indennità di congedo parentale all’INPS a causa del mancato aggiornamento procedurale, sarà possibile provvedere in un momento successivo per periodi pregressi di congedo fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura.

Le Strutture territoriali INPS, in questo senso, dovranno considerare l’eventuale impossibilità oggettiva nella presentazione della domanda da parte degli interessati, in modo tale da ridefinire le relative domande sulla base di tale circostanza. 

Comunicazione

First Cisl