Il nostro ordinamento riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confronti degli invalidi.
La norma, infatti, consente ai lavoratori invalidi di poter anticipare i termini per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata rispetto alla normativa generale che, com’è noto, chiede 67 anni di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 10 mesi di contributi per il trattamento anticipato (41 anni e 10 mesi le donne).
A questi benefici si sono aggiunti dal 1° maggio 2017 ulteriori due novità introdotte dalla legge 232/2016.
Vediamoli:
Pensione di Vecchiaia Anticipata: I lavoratori del settore privato con una invalidità non inferiore all’80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne purché in possesso di almeno 20 anni di contributi. Dal 1° gennaio 2013 i predetti requisiti si adeguano alla stima di vita e pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 risulta necessario raggiungere 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne.
Questi lavoratori devono, tuttavia, attendere l’apertura di una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali. Naturalmente, per ottenere il trattamento di favore, il richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell’Inps ancorché sia stato riconosciuto invalido civile che deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge 118/1971 sull’invalidità civile (cd. invalidità generica). Pertanto, il riconoscimento eventualmente già operato in sede di invalidità civile costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell’Istituto (Circolare Inps 82/1994) e non determina necessariamente la concessione del beneficio.
La maggiorazione contributiva per i lavoratori invalidi: A decorrere dall’anno 2002, l’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di cinque anni) per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.
I destinatari del beneficio sono i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1, legge 26 maggio 1970, n. 381 e gli invalidi ai quali sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un’invalidità superiore al 74% oppure riconducibile alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensione di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
La maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma è attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Il beneficio è riconosciuto su richiesta degli interessati contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, corredata dalla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge.
Con questo beneficio, ad esempio, un lavoratore che ha svolto 12 anni di lavoro effettivo con una percentuale di invalidità superiore al 74% potrà contare su un “bonus” contributivo di due anni. Che potrà utilizzare, ad esempio, per guadagnare la pensione anticipata con due anni di anticipo. Ricordiamo, infine, che è a disposizione degli iscritti di First Cisl Milano Metropoli il servizio previdenziale che può orientare in queste situazioni.
Comunicazione
Staff Welfare, Disabilità e Terzo Settore
First Cisl
Milano Metropoli