Pillole di CCNL – Art. 62_ Malattie e infortuni

Il vigente Codice civile del 1942 (art. 2110) fissa alcuni principi generali validi per i casi di interruzioni della prestazione lavorativa quali infortunio e malattia tra cui il diritto al mantenimento del posto di lavoro e della retribuzione, mentre, la misura della retribuzione e del tempo per cui viene mantenuto il posto di lavoro durante la malattia è materia dei contratti collettivi di lavoro.

Il periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio nel quale il datore di lavoro non può procedere al licenziamento è detto periodo di comporto.

Il CCNL del Credito (art. 62*) prevede espressamente che i giorni di malattia e infortunio sono computati a tutti gli effetti – e quindi non solo retributivi – come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie, entro i limiti del comporto come di seguito riportato:

In alternativa, i periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

!!! In occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale, sono aumentate le casistiche per le quali è previsto l’aumento del 50% del periodo di comporto che, infatti, è riconosciuto anche in caso di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992 (c.d.”gravità”).

 

In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.

!!! L’azienda dovrà segnalare, con un mese di anticipo, alle lavoratrici/lavoratori interessati la scadenza del termine del periodo di comporto.

Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati la lavoratrice/lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la durata massima dell’aspettativa di cui al presente comma è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.

Le lavoratrici/lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale.

 

Cosa accade se si è prossimi alla pensione?

Il CCNL prevede che:

– se la malattia è iniziata prima della data in cui la lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, il termine finale del trattamento non può scadere oltre il sesto mese dalla suddetta data;

– se la malattia è iniziata successivamente, il trattamento viene riconosciuto per sei mesi.

Il collocamento in aspettativa al termine del periodo di comporto non può essere richiesto dalla lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti.

 

Inoltre, vale la pena ricordare che, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore deve osservare taluni obblighi quali:

–          Segnalare lo stato di malattia (o infortunio) e giustificazione della stessa. L’attuale contratto collettivo per il credito si limita a prevedere l’obbligo di tempestiva giustificazione delle assenze, prevedendo tale inosservanza quale causa di sanzione disciplinare. Ricordiamo comunque che, sul tema, prassi differenti possono essere applicate nelle singole aziende per effetto della contrattazione di secondo livello.

Invitiamo a verificare tempestivamente quali siano le modalità di comunicazione messe in atto nella propria azienda onde evitare di incorrere in sanzioni e, nel caso di infortunio sul posto di lavoro o in itinere, di attivare immediatamente la procedura presso l’INAIL.

–          garantire la reperibilità alla vista medica di controllo anche nei giorni non lavorativi e festivi nelle seguenti fasce di reperibilità: dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

 

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