L’art. 1 commi 16 e 17 della legge 213/2023 ha previsto per il solo anno 2024 l’innalzamento dell’ordinario limite di esenzione di cui all’art. 51, co.3, terzo periodo del TUIR, da 258,23 euro a 1.000 euro annui .
Per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico conto limite è stato portato a 2.000 euro annui previa dichiarazione da parte del lavoratore.
Per essere fiscalmente a carico i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui; la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2024, sarà necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 024.
L’applicazione della misura è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico.
Clicca qui (disponibile solo da web) per la compilazione della dichiarazione.
Si ricorda che, in caso di impossibilità ad accedere via web, si potrà aprire un biglietto da Sportello Virtuale tramite ZConnect.