Agevolazioni fiscali per persone disabili settore auto

Il Governo italiano prevede delle agevolazioni fiscali pensate specificamente per le persone disabili, che sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella Guida alle agevolazioni fiscali disabili.
In questa sede, ci occupiamo in particolar modo degli incentivi riguardanti il settore auto.

Il sostegno consiste in:

Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto

• Iva agevolata al 4% sull’acquisto

• Esenzione dal pagamento del bollo auto

• Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

E gli aventi diritto sono:

1. non vedenti ossia persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione

2. sordi, con particolare riferimento alla definizione riportata sulla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.

3. disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ovvero le persone con ridotte o impedite capacità motorie ma non affette da grave limitazione della capacità di deambulazione; con questa indicazione sul verbale di invalidità o di handicap, la persona disabile potrà accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.

4. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento che siano in possesso di certificazione di grave handicap certificato con verbale dalla Commissione Inps/Asl in cui si cita il comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104; in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

5. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni con certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione Inps/Asl; in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Per godere delle agevolazioni, i veicoli devono essere utilizzati – in via esclusiva o prevalente – a favore dei disabili.
Le agevolazioni sono usufruibili sia dal disabile che percepisce un proprio reddito che da un familiare che abbia il disabile fiscalmente a carico.

Ricordiamo che si considera “a carico” il familiare che percepisce un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro, che aumenta a 4.000 euro, per i figli di età non superiore ai 24 anni. Al raggiungimento della soglia non concorrono i redditi esenti (come, ad esempio, le pensioni sociali e le indennità, comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili).

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

Nella guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate vengono inoltre definite le categorie di autoveicoli a cui sono applicabili le detrazioni:
AUTOVETTURE
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi.
AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi.
AUTOVEICOLI SPECIFICI
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi.
AUTOCARAVAN
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi, ma è possibile usufruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.
MOTOCARROZZETTE
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

Sulla medesima guida vengono definite anche quelle categorie di veicoli non ricomprese nelle agevolazioni:

• quadricicli leggeri, c.d. “minicar”, in quanto possono essere condotte senza patente

• veicoli elettrici, per i quali spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo

• veicoli ibridi, per l’acquisto dei quali è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel.

Per l’acquisto o la riparazione (esclusa ordinaria manutenzione) il disabile ha diritto ad una detrazione dall’Irpef del 19% del costo sostenuto su una spesa massima di 18.075,99€. È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo viene acquistato all’estero.

Nell’ipotesi in cui non si renda necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99€ citata si applica solo sul prezzo d’acquisto del veicolo; restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice), rispetto alle quali si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%.

Dopo quattro anni dall’acquisto agevolato, sarà possibile acquistare nuovamente con le detrazioni sopra menzionate, senza obbligo di vendere il precedente veicolo.

La detrazione agevolata spetta quindi una sola volta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio dalla data di acquisto.

Sarà possibile beneficiarne nell’arco dei quattro anni solo se e quando il veicolo viene cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e destinato alla demolizione.

Se il veicolo viene cancellato dal pubblico registro perché esportato all’estero, il beneficio decade.

In caso di furto nell’arco del quadriennio, la nuova detrazione spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e si calcola sulla spesa massima prevista di 18.075,99 €. Gli aventi diritto godono dell’Iva al 4% anziché al 22% sull’acquisto di autovetture nuove e usate con le seguenti caratteristiche:

• 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido

• 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido

• di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico

L’Iva ridotta al 4% è inoltre applicabile:

• all’acquisto contestuale di optional

• alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)

• alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti

• alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento

Restano esclusi dall’agevolazione Iva gli autoveicoli intestati a persone diverse dal disabile e dal familiare che lo ha a carico, alle società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Nel caso in cui il veicolo venisse ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, corre l’obbligo di versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%); un’eccezione è rappresentata dal fatto che la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti; altra eccezione è il decesso, motivo per cui l’erede può vendere il veicolo prima dei due anni dall’acquisto con Iva agevolata senza dover versare all’erario la differenza di imposta.
Le persone disabili sono esenti dal pagamento del bollo e dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione di eventuali passaggi di proprietà. L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Nell’ipotesi in cui il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi, quello riportato con la relativa targa sulla documentazione di richiesta. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera). Le Regioni hanno facoltà di derogare a questa regola estendendo l’agevolazione ad altre categorie di disabili rispetto a quelle qui riportate; è sempre quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

Comunicazione e Staff Welfare, Disabilità e Terzo Settore
First Cisl
Milano Metropoli