Congedi parentali: istruzioni Inps

In Italia l’astensione facoltativa dal lavoro può essere richiesta dai genitori lavoratori dopo il congedo di maternità o paternità obbligatorio ed è di 10 mesi complessivi per entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita di ciascun figlio. Tuttavia, nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta per ciascun figlio.

Nell’ambito dei menzionati limiti, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice – dopo il periodo di congedo di maternità obbligatorio – per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette per chi si astiene dal lavoro per almeno tre mesi;
  • al genitore solo ovvero al genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi; in caso di affidamento esclusivo, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

 

In caso di astensione spettano i seguenti indennizzi, ordinariamente fissati al 30% della retribuzione imponibile:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • a entrambi i genitori, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi (anche in modalità ripartita tra i genitori) nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili;
  • sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

 

 

A questi indennizzi si aggiunge quello recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, la n. 213/2023.

Con lo scopo di sostenere la natalità e il potere d’acquisto dei lavoratori con prole, infatti, viene concesso, ai lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato, un secondo mese di fruizione di congedo parentale indennizzato all’80% dopo quello già previsto nel 2023 (ricordiamo che con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 è stato previsto che dal 2023, a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il sesto anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%). In particolare, i genitori che hanno concluso il periodo di maternità o paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023 hanno diritto di godere di:

  • 2 mesi di congedo parentale retribuito all’80% nel corso del 2024 fino ai 6 anni del figlio; i successivi 7 mesi di congedo parentale, fruibili fino ai 12 anni del figlio, saranno invece indennizzati al 30%; oltre i 9 mesi, il congedo parentale non prevede alcun indennizzo, motivo per cui si può richiedere ma senza retribuzione;
  • a partire dal 2025, il congedo parentale prevede l’indennità dell’80% per il primo mese e un’indennità pari al 60% per il secondo mese.

 

I mesi indennizzati all’80% sono solo 2 per entrambi i genitori e possono essere fruiti alternativamente tra gli stessi o da uno soltanto, anche in modalità spezzata in giorni o ore.

L’aumento dell’indennità voluto con la Legge di Bilancio riguarda solo i lavoratori dipendenti; rimangono escluse tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi, lavoratori iscritti alla gestione separata Inps ecc.); per tale ragione, qualora nella coppia un genitore è lavoratore dipendente e l’altro no, i due mesi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione, spettano solo al genitore lavoratore dipendente.

 

Con la Circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’indennità da parte dei lavoratori del settore privato.

Entrando nel dettaglio della Circolare, viene precisato che il diritto al secondo mese di congedo con indennità elevata all’80% e al 60% è garantito per tutti i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024 mentre per i bambini nati nel corso del 2023 spetta soltanto al lavoratore che ha concluso il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023; qualora il congedo obbligatorio si sia esaurito nel 2023, Inps riconosce l’indennizzo dell’80% solo per un mese (come da normativa già in vigore).

 

I lavoratori che desiderano usufruire del congedo dovranno presentare domanda all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo; nell’ipotesi in cui l’istanza venisse presentata in un momento successivo, saranno riconosciuti e pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di richiesta. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro in nome e per conto dell’Istituto di Previdenza (è previsto il pagamento diretto solo per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).

 

Inps, con il messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, ha inoltre rilasciato un aggiornamento con cui comunica ai datori di lavoro le modalità per conguagliare le eventuali prestazioni erogate in misura ordinaria (cioè al 30%).

 

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