Esenzione bollo auto per persone con disabilità

La normativa tributaria mostra particolare attenzione alle persone con disabilità e ai loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Al riguardo segnaliamo che in Regione Lombardia il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto per i veicoli intestati a persona con disabilità o a persona cui il disabile risulta essere a carico.
Vediamo più in dettaglio le caratteristiche dell’agevolazione:

A CHI È RIVOLTA
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista in caso di:
– disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
– handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
– persone non vedenti o sordomute assolute;
– persone invalide pluriamputate;
– persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie.

REQUISITI PER ACCEDERE – CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
L’esenzione è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo (tra quelli indicati nell’apposita tabella della Guida alle agevolazioni redatta dall’Agenzia delle Entrate), alla persona disabile o al soggetto cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico.
Quest’ultima condizione, dichiarata in regime di autocertificazione, è soggetta a successiva verifica da parte della struttura tributaria di Regione Lombardia.
La cilindrata del veicolo oggetto di esenzione non deve essere superiore a:
• 2000 cc (centimetri cubici), se alimentato a benzina o ad alimentazione combinata – es. benzina/gpl, benzina/metano
• 2.800 cc per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico)
Al riguardo si sottolinea che l’esenzione non viene riconosciuta nel caso in cui non ricorrano le condizioni di disabilità o il veicolo non presenti le caratteristiche tecniche previste dalla normativa.

TRASFERIMENTO DELL’ESENZIONE SU ALTRO VEICOLO
L’esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico solo trascorsi quattro anni dalla data del riconoscimento dell’esenzione, salvo il caso in cui il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato. Il passaggio dell’esenzione avviene senza interruzioni se la perdita del possesso si verifica entro il termine di scadenza per il pagamento della tassa automobilistica per il nuovo veicolo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda redatta sull’apposito modulo e corredata dalla documentazione su questo indicata, può essere:
• trasmessa online attraverso l’Area Personale Tributi cui si accede solo con SPID, CIE o PIN della CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi).
• presentata gratuitamente, previo appuntamento, presso: le Unità Territoriali ACI e gli Uffici del Protocollo di Regione Lombardia
• oppure presentata alle Agenzie di Pratiche Auto abilitate che forniscono servizi di consulenza)
• inviata tramite posta a:
Regione Lombardia
Direzione Centrale Bilancio e Finanza – U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
P.za Città di Lombardia, 1
20124 Milano
• inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente, a presidenza@pec.regione.lombardia.it.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Spazio Disabilità (esclusivamente per informazioni in merito ai requisiti per richiedere l’esenzione non per informazioni relative alle domande presentate)
tel. 02 6765.4740 (dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00) E-mail: spaziodisabilita@regione.lombardia.it
Servizio Assistenza Telefonica Bollo Auto di Regione Lombardia 02.8390.8383 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle18:00, festivi esclusi)

TERMINE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
L’esenzione viene riconosciuta, tramite apposita comunicazione a firma del dirigente responsabile, a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta in corso al momento della richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità alla Commissione medica dell’ATS da parte del cittadino o dalla data di aggiornamento della carta di circolazione, nel caso di obbligo di adattamento del veicolo.

Nel segnalare che il procedimento si concluderà nel termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione ricordiamo che presso gli sportelli abilitati viene rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda.
In caso di consegna presso le Agenzie di pratiche auto il termine di 60 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrerà dalla data in cui il responsabile dell’Agenzia trasmetterà al sistema regionale la relativa documentazione.

CESSAZIONE DELL’ESENZIONE
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa, occorre presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, 90 in caso di decesso, apposita comunicazione.
Si sottolinea, altresì, che i termini del procedimento si interrompono nel caso in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente e in tal caso Regione Lombardia comunica, a mezzo raccomandata A./R, la carenza di documentazione all’interessato perché provveda tempestivamente in merito. Qualora l’esito dovesse risultare negativo la relativa motivazione sarà notificata all’interessato.

Segnaliamo, infine, che non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

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