Aggiornamenti: circolare INPS assegno unico

Con e-mail inviata in data 11/01/2022 avente oggetto “ORGA 1/22 ASSEGNO UNICO E ISEE” e con una successiva e-mail inviata in data 22/01/2022 avente oggetto “ORGA 1/22 bis ASSEGNO UNICO E ISEE” abbiamo comunicato le novità introdotte con l’Assegno Unico e le modalità operative per richiederlo.

Il nuovo istituto dell’assegno unico e universale (AU) rappresenta un beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico, intendendo per figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

 

Torniamo sul tema per informare che la misura è in vigore dal mese di marzo dell’anno in corso e che, in base alla nuova Circolare Inps n. 132 del 15/12/2022, a partire dal prossimo 1° marzo 2023 il beneficio verrà riconosciuto d’ufficio e non sarà necessario presentare una nuova domanda per tutte le domande che risultano essere state già accolte.

 

L’Inps, infatti, “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”. Per essere più precisi, l’Inps continuerà ad erogare la misura introdotta dal D.L. n. 230/2021 a tutti coloro che hanno presentato domanda di Assegno Unico e Universale per figli a carico nel periodo gennaio 2022-febbraio 2023, a condizione che i requisiti rimangano invariati e che, alla data del 28 febbraio 2023, nell’archivio dell’Istituto risulti presente una domanda di Assegno Unico e Universale nello stato di “Accolta” e non in quello di “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

 

Nel caso in cui si fossero verificate delle variazioni rispetto alle condizioni inizialmente dichiarate in domanda, sarà obbligo del richiedente comunicare la nuova circostanza all’Inps, in modo da consentire sia la verifica puntuale delle nuove informazioni in fase di istruttoria che la successiva erogazione dell’importo spettante.

 

Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche citiamo per esempio:

 

– la nascita di figli

– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio

– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica o corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)

– le modifiche attinenti all’eventuale separazione o coniugio dei genitori

– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori

– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021

– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore

 

Al manifestarsi di una o più di queste variazioni, il beneficiario sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto.

Ricordiamo che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:

  1. portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  2. Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  3. Istituti di Patronato

 

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’importo sarà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per le domande presentate dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Inoltre, sia nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS sia nel caso di presentazione di nuova domanda sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati.

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 in base agli importi minimi previsti dalla normativa.

Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 contestualmente alla corresponsione degli importi arretrati.

Si precisa che l’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che qualora si optasse per l’ISEE precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro