Nuove regole per la fruizione del congedo di maternità flessibile e posticipata

La Circolare INPS 106 del 29 settembre 2022 cambia le regole per fruire del congedo di maternità flessibile:

  • Dopo l’ottavo mese (1+4)
  • Interamente dopo il parto

La novità principale riguarda la documentazione da presentare per beneficiare della finestra di flessibilità.

Come noto, il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto.

La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1+4) è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.

Dal 2019 è la possibile fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.

La norma fino ad ora definiva che queste opzioni fossero esercitabili “a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”. Si tratta di documentazioni da acquisire al settimo mesi di gravidanza “rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale“.

In entrambi i casi l’onere di acquisire la documentazione sanitaria che legittima il rinvio del periodo di fruizione spetta sempre alla lavoratrice.

Viene meno però “l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza”. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro.

 

!!! L’INPS continuerà ad effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità e verificherà:

  1. che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata nella domanda telematica, sia all’interno dell’arco temporale dell’ottavo mese di gravidanza oppure che la data di inizio del congedo di maternità comunicata coincida con la data presunta del parto o con la data effettiva del parto, oppure, qualora non coincida con nessuno dei predetti eventi, che la data ricada all’interno del periodo di ante partum, da cui decorrono i cinque mesi di congedo di maternità;
  2. l’assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità o nel periodo tra l’inizio dell’ottavo mese di gestazione e la data di inizio del congedo di maternità fruito esclusivamente dopo il parto;
  3. l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 151/2001) o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell’interdizione in data antecedente l’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  4. l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli (articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 151/2001);

 Ricordiamo, inoltre, l’agevolazione contributiva per lavoratrici madri:

La legge di bilancio Art. 1 comma 37 – in via sperimentale per l’anno 2022 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50% sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, dipendenti, del settore privato.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di rientro in azienda (che sia congedo obbligatorio o facoltativo) a condizione che questa avvenga entro il 31 dicembre 2022.

DESTINATARIE:

  • Tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato – sia a tempo indeterminato che determinato compresi part time, apprendistato, lavoro domestico e intermittente

DURATA:

  • Massima di 12 mesi, a decorrere dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della dipendente nel posto di lavoro che deve avvenire, lo ricordiamo, entro il 31 dicembre 2022.

CUMULABILITA’:

  • Non rientra nella nozione di aiuto di Stato ed è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti e a carico del datore.
  • È anche cumulabile con l’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (quest’ultimo si applica sul restante 50 per cento dei contributi dovuti dalle lavoratrici).
  • È cumulabile con il taglio del cuneo fiscale previsto dal Decreto Aiuti bis, per cui per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 l’esonero dello 0,8% è incrementato di 1,2 punti percentuali.

COME VA RICHIESTO:

  • Le datrici e i datori di lavoro potranno richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo inoltrando all’INPS istanza di attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione che verrà rilasciato da Inps dopo aver verificato la spettanza dell’esonero.