BONUS BABY SITTER E CENTRI ESTIVI

Il decreto Rilancio ha incrementato il bonus baby sitter Inps da 600 a 1200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per il personale sanitario) e lo ha esteso ai centri estivi.

Si tratta del sostegno economico per le famiglie stanziato per assistere i figli fino a 12 anni di età.

Il contributo rientra tra le misure attivate in risposta all’emergenza creata dall’epidemia da Coronavirus.

Le domande sono aperte e vanno presentate in via telematica, attraverso il portale web dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

CHI PUÒ FARE LA BABY SITTER?

Il servizio di baby sitting viene considerato dall’INPS una prestazione di lavoro occasionale retribuita tramite Libretto famiglia. Dunque, per svolgere l’attività di baby-sitting, occorre rientrare in una delle seguenti categorie di prestatori di servizio:

– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o una università;
– disoccupati;
– percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito.

E’ CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI?

Sì. Il bonus baby sitter è cumulabile con il bonus asilo nido 2020, ma solo per l’acquisto di servizi di baby sitting. L’Inps lo aveva già chiarito attraverso il Messaggio n. 1447 del 01-04-2020, che fornisce delle precisazioni relative all’erogazione del beneficio a sostegno del pagamento delle rette per gli asili nido durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia a causa dell’emergenza da COVID-19.

INCOMPATIBILITÀ E COMPATIBILITÀ CON ALTRI BENEFICI

Il bonus baby sitter 2020 Inps può essere richiesto in alternativa al congedo parentale straordinario per COVID-19.

Le due agevolazioni infatti non sono compatibili: spetta ai genitori scegliere se usufruire di una o dell’altra.

L’Inps ha introdotto però un’eccezione. Il bonus baby sitter diventa compatibile con i congedi parentali covid se al momento in cui si presenta la domanda il congedo è stato richiesto per una durata non superiore a 15 giorni. Solo in questo caso si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), fermo restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

Ecco come funzionano, come fare domanda e tutte le novità.