Prestazione lavorativa dei Quadri, BFF Bank, il Ccnl va applicato

“L’Art. 92 – ‘Prestazione lavorativa’ del CCNL – si legge nel comunicato sindacale di BFF Bank – recita:

‘La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative. L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno… …Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, sottolineano la rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa – il rigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della categoria – anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’impresa. Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte delle lavoratrici/lavoratori interessati…’

In pratica l’art. 92 dice:

  • Il quadro direttivo, tenuto conto delle esigenze operative, autogestisce il proprio orario di lavoro
  • Le aziende di credito per caratteristica della categoria non controllano l’orario di lavoro dei quadri: si fidano!
  • Nessuno, nemmeno un quadro direttivo fa straordinario senza essere pagato

In BFF non ci sono ulteriori previsioni aziendali rispetto a quanto riportato dal CCNL, che viene integralmente richiamato anche nell’accordo di Armonizzazione del 30/09/2021 (punto 2 – Orario di lavoro – Quadri Direttivi).

Nonostante la chiarezza della norma e la tanto sbandierata attenzione per le “persone”, l’autogestione non è rispettata, anche tramite articolate limitazioni di natura procedurale. Per fare alcuni esempi, i colleghi quadri direttivi sono oggetto di quanto segue:

  1. Vengono richiamati se usufruiscono dell’autogestione per l’intero pomeriggio o per l’intera mattina;
  2. Viene intimato di “recuperare la mancata prestazione lavorativa”;
  3. Viene richiesto sistematicamente il rigido rispetto dell’orario di lavoro previsto per le aree professionali;
  4. Viene chiesto di inserire giustificativi (QUALI???) in caso di assenza momentanea all’interno dell’orario lavorativo di riferimento.
  5. Per coloro i quali, per il ruolo ricoperto, hanno oggettive difficoltà a recuperare lo straordinario, non viene previsto nessun ristoro e lavorano gratis per decine di ore.

Le OO.SS. pretendono il rispetto incondizionato del CCNL, ricordando a tutti che i diritti previsti dal CCNL, come quelli sanciti da ogni accordo, sono già stati pagati dai lavoratori nella logica di ogni accordo bilaterale.

Se la Banca si ostinerà a disattendere il CCNL, le OO.SS. non esiteranno a tutelare i lavoratori in tutte le sedi opportune!”

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli

All.: comunicato sindacale