Giudice reintegra lavoratore licenziato. Berselli, un verdetto del lavoro per il lavoro

Importante sentenza quella emessa dal Tribunale di Milano lo scorso 5 giugno che – intervenuto a tutela di un lavoratore licenziato in periodo di pandemia – ha dichiarato nullo il licenziamento e condannato il Banco do Brasil a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo risarcitorio, un’indennità commisurata al periodo dal licenziamento alla effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

La causa, supportata dalla struttura territoriale First Cisl di Milano Metropoli, è stata promossa e patrocinata dall’Avv. Nicola Miranda del Foro di Milano che collabora ormai da diversi anni con l’organizzazione milanese per la tutela in sede giudiziaria dei propri iscritti e grazie al quale già molte volte si sono ottenute importanti vittorie a tutela dei lavoratori.

Nel caso specifico, il collega ha convenuto in giudizio il Banco do Brasil per sentire accertare la nullità del licenziamento e conseguentemente ottenere il reintegro nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento al reintegro.

L’avv. Miranda ha impugnato il licenziamento per la violazione dei divieti imposti dalla normativa emergenziale anti Covid, la sussistenza dei requisiti dimensionali per l’applicazione dell’art. 18 S.L., la genericità delle ragioni alla base del licenziamento, l’insussistenza delle ragioni dedotte nella lettera di licenziamento, la violazione dei criteri di scelta nonché la violazione delle procedure per licenziamento collettivo.

In particolare, nel caso di specie, tra il licenziamento del collega e la cessazione dell’attività aziendale sono decorsi più di sei mesi.

Il Giudice, al termine dell’istruttoria, ha ritenuto il ricorso fondato per violazione dell’art. 14, comma 2, del D.L. 104/20.

La norma prevede: “ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all’art. 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del presente decreto resta altresì preclusa ,indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

La disciplina emergenziale – rileva il giudice – prevede un divieto assoluto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che si inserisce in un quadro generale di interventi per contenere gli effetti negativi dell’emergenza sul sistema economico, sulle imprese, sui lavoratori e sulle famiglie: si tratta di una tutela temporanea della stabilità dei rapporti di lavoro, bilanciata con ammortizzatori sociali e misure di sostegno delle imprese.

Il divieto assoluto viene meno solo nel caso di integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e solo con le eccezioni previste dal comma 3 dell’art. 14 del D.L. 104/20.

Pertanto, ove l’attività non sia totalmente cessata e fino a che l’attivita’ stessa non sia totalmente cessata, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma deve fare ricorso agli ammortizzatori sociali”.

“Un verdetto del lavoro per il lavoro”, il commento di Marco Berselli, segretario generale First Cisl Milano Metropoli, conseguito anche grazie all’impegno di tutta la segreteria territoriale dei bancari milanesi che “rivolge la sua attività verso la tutela dei diritti e la salvaguardia dei posti di lavoro, anche e soprattutto in questo difficile momento dove la crisi economica già in essere è stata amplificata dalla difficile emergenza sanitaria”.

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli

All.: documento “Un verdetto del lavoro per il lavoro”