Aggiornamento disposizioni Covid per genitori lavoratori

Il decreto “milleproroghe 2021”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020,  ha prorogato fino al termine dell’emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini dei provvedimenti connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica.

In particolare, ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 e le disposizioni relative allo smart working per i genitori di figli minori di quattordici anni.

In occasione del passaggio della Lombardia in zona rossa e del ripristino della DAD per le seconde e terze medie, riteniamo utile evidenziare gli ultimi aggiornamenti.

Congedo Covid per dipendenti con figli in sospensione didattica

Con la circolare 2/2021 l’INPS ha chiarito che possono utilizzare il congedo Covid i genitori se:

  1. a) hanno un rapporto di lavoro dipendente in essere. Pertanto, non può esserci indennizzo in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro;
  2. b) non svolgono lavoro in modalità agile, in quanto il congedo è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
  3. c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, frequenti la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Non si può più applicare negli altri casi ad esempio, per la quarantena dei figli fino a 16 anni, che non ha ottenuto la proroga. Ricordiamo, inoltre, che può beneficiarne solo un genitore per volta e solo se nessuno dei due lavora in smart working. Non è, invece, necessaria la convivenza con il figlio.

Congedo Covid per figli con disabilità In questo caso, non c’è il vincolo della zona rossa. I genitori di figli disabili, quindi, possono sempre chiedere il congedo, indipendentemente dalla situazione nella Regione e senza limitazione legata alla classe frequentata dal figlio. Anche in questo caso, però, nessuno dei due genitori deve essere in lavoro agile. Il figlio deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992.

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli

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