Detrazioni fiscali, spese mediche e mascherine

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, una delle voci più importanti relative alle detrazioni fiscali riguarda quella di medicinali e visite mediche.

È importante sapere che, dal prossimo anno, i contribuenti dovranno adeguarsi ad alcune precise regole per beneficiare a pieno titolo delle detrazioni con particolare riguardo alla tracciabilità dei pagamenti, come avevamo comunicato ad inizio anno.

La Legge di Bilancio 2020, infatti, ha stabilito che si potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitare 2020 solo se queste risultato effettuate per mezzo di pagamento tracciabile.

Quando si parla di pagamenti tracciabili, si fa riferimento a tutte quelle forme di pagamento che non prevedono l’uso del denaro contante.

Rientrano allora tra le modalità ammesse i pagamenti che avvengono a mezzo di: carta di credito, debito o prepagata, bonifico bancario, assegno e simili.

Le spese che dovranno necessariamente avvenire con questi mezzi al fine di ricevere la detrazione IRPEF saranno quelle per:

  • le spese medico-sanitarie e veterinarie;
  •  gli oneri differenti dalle spese sanitarie e veterinarie come quelli per le assicurazioni sulla vita, le spese funebri, i contributi assistenziali e previdenziali e simili.

Le spese sanitarie che saranno effettuate per mezzo del denaro contante, quindi, non saranno detraibili come di consueto.

A queste regole fanno eccezione:

  • le spese che il contribuente sostiene per l’acquisto di medicinali o dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie in strutture pubbliche o private accreditate.
    Solo in questi casi la detrazione si riterrò valida indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato.

Inoltre, rispondendo ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’onere può essere considerato sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche se non è l’esecutore materiale del pagamento (per esempio se il pagamento viene effettuato con una carta di credito non intestata a chi ha usufruito della prestazione ed è quindi beneficiario della detrazione). In questo caso, però, ai fini della detraibilità è necessario fornire al CAF un documento che provi la transazione/pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV in modo da trovare corrispondenza fra spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente.

Altro chiarimento importantissimo per non perdere la possibilità di detrarre la spesa è che in mancanza di queste ricevute, la tracciabilità può essere documentata tramite la annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che ha effettuato la prestazione.

Riferimenti normativi:

  • provvedimento n. 329676 dell’Agenzia delle Entrate
  • provvedimento n. 329652 dell’Agenzia delle Entrate

ANCHE L’ACQUISTO DELLE MASCHERINE È DETRAIBILE NEL 730

La spesa per l’acquisto delle mascherine chirurgiche, ffp2, ffp3 è detraibile solo alle seguenti condizioni:

  • devono essere presidi medici con certificazione CE;
  • il documento fiscale deve essere parlante;
  • nel documento deve essere inserito il codice fiscale.

Trattandosi di dispositivi medici rientrano nelle spese che possono essere pagate anche con i contanti.

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli

All.:   documento “Detrazione spese mediche 2021”