Sull’argomento “orario di lavoro” e “periodo di riposo” una chiara sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-518/15, di cui si rimanda al sito (vd. link sotto in fondo).
Con una argomentazione molto lineare sull’interpretazione dell’art. 2 della Direttiva 2003/38 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la Corte precisa che:
- Gli Stati membri non possono derogare agli obblighi posti dall’art. 2 della Direttiva, che definisce le nozioni di “orario di lavoro” e di “periodo di riposo”
- Le ore di reperibilità che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita in modo consistente la possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come “orario di lavoro”.