Mobilità e trasferimenti: definita l’indennità di pendolarismo in Crédit Agricole

Il 15 luglio è stato raggiunto un importante accordo che finalmente consente anche al Gruppo Crédit Agricole di avere un impianto normativo che limita i disagi dovuti alla mobilità professionale del Personale.

INDENNITÀ DI MOBILITÀ: per i trasferimenti disposti ad iniziativa aziendale, per i quali il dipendente rientri giornalmente alla propria abitazione, sarà riconosciuta una indennità lorda a copertura delle spese di viaggio, erogata per la durata di 10 anni dalla data di ciascun trasferimento, nel caso di spostamenti pari o superiori a 30 km tra la residenza/domicilio e la nuova sede di lavoro.

Le distanze chilometriche tra la residenza/domicilio e la sede di lavoro saranno rilevate in base al percorso indicato da Google Maps (percorso più breve). Le indennità di pendolarismo non verranno erogate nel caso in cui le lavoratrici e i lavoratori siano beneficiari di soluzioni di natura gestionale (equivalenti o migliorative rispetto alle previsioni del presente accordo) già finalizzate al ristoro della distanza percorsa (ad es. foresterie, auto aziendali, indennizzi).

CAMBIO DI RESIDENZA: nel caso di variazione del tragitto a causa di cambiamento di residenza/domicilio che comporti un avvicinamento rispetto alla sede di lavoro, l’indennità di pendolarismo verrà rideterminata con riferimento alla nuova distanza. Qualora invece il cambio di residenza/domicilio comporti un allontanamento l’indennità di pendolarismo continuerà ad essere erogata con riferimento al tragitto precedente. Quest’ultima previsione vale anche in caso di accoglimento di richiesta per esigenze di natura personale e/o familiare che comporti un allontanamento rispetto alla sede di lavoro.

DECORRENZA: l’accordo sostituisce ogni precedente intesa in materia di mobilità in essere nel Gruppo (fatte salve le previsioni dell’accordo 9.4.2011 e successive proroghe con riferimento ai dipendenti part time) e troverà integrale applicazione per i nuovi trasferimenti disposti dal 15 luglio 2026.

SALVAGUARDIE: il Personale che al 15 luglio 2026 risulti già titolare di un trattamento di secondo livello in tema di mobilità territoriale di miglior favore manterrà detto trattamento per la durata massima di 5 anni e poi beneficerà per i successivi 5 anni delle previsioni dell’accordo. I titolari di un trattamento di minor favore beneficeranno dell’adeguamento agli importi previsti dall’accordo per una durata massima di 10 anni. In tutti i casi, eventuali trasferimenti che avvenissero durante i 10 anni determineranno il passaggio alle condizioni previste dal nuovo accordo. Qualora persista la situazione di disagio al termine dei 10 anni, l’Azienda si impegna a trovare soluzioni gestionali a favore dei diretti interessati.

Il Personale appartenente alle Aree Professionali attualmente assegnato ad unità produttiva sita ad oltre 65 km dalla piazza di residenza/domicilio potrà manifestare all’Azienda la propria volontà di riavvicinamento entro il 31.12.2026. (Tale facoltà non sarà riconosciuta in caso di prima assegnazione nell’unità produttiva a seguito di assunzione e non sarà prevista per i beneficiari di trattamenti economici o gestionali già riconosciuti al fine di ristorare la distanza percorsa come foresterie, auto aziendale, indennità di viaggio). Entro il 31.12.2028 l’azienda dovrà proporre una nuova assegnazione entro la soglia chilometrica sopra indicata riconoscendo poi l’indennità prevista per i successivi 10 anni a partire dal 1/1/2029.

In tema di missioni vengono inoltre aggiornate alcune previsioni.

GIORNATE DI FORMAZIONE: a partire dal 1° settembre 2026 le giornate di missione per corsi di formazione tornano a essere conteggiate ai fini del riconoscimento della diaria.

COPERTURA MEZZO IN MISSIONE: a partire dal 15 luglio 2026 viene incrementato a 16mila € l’importo massimo rimborsabile in caso di danni subiti dal mezzo proprio in missione autorizzata. La previsione si applicherà anche in caso di auto regolarmente noleggiate o in leasing qualora la polizza del mezzo non permetta l’integrale copertura del danno subito. Il costo della perizia resta a carico aziendale.

In conclusione, si tratta di un accordo che copre una lacuna normativa nel Gruppo e consentirà di limitare economicamente i disagi di viaggio derivanti dagli spostamenti professionali determinati dai nuovi trasferimenti. Una previsione fondamentale a tutela del Personale, anche in vista di eventuali nuove operazioni societarie che potranno riguardare il Gruppo in futuro.

Tutti i dettagli nel testo dell’accordo e nel comunicato sindacale in corso di pubblicazione a breve.