Permessi ex festività 2023

Per l’anno 2023 le giornate di permesso retribuito relative alle festività soppresse sono pari a 3 per le Aree Professionali e 2 per i Quadri Direttivi.

Nello specifico corrispondono alle giornate ex festive del 18 maggio (Ascensione 39° giorno dopo Pasqua), 8 giugno (Corpus Domini, 60° giorno dopo Pasqua) e 29 giugno (SS. Pietro e Paolo). Nel 2023 il 19 marzo (San Giuseppe) cadrà di domenica e il 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale) di sabato.

Si ha diritto alla maturazione dei permessi ex Festività a condizione che:

  • per il lavoratore interessato cadano in un una giornata lavorativa ordinaria secondo l’orario settimanale stabilito per il medesimo;
  • in quelle giornate il lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (chi utilizza anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle ex festività soppresse perde il diritto alla fruizione della giornata);

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività di assenze non retribuite come ad esempio aspettative, congedi non retribuiti, pena la perdita del diritto a fruire del permesso. (Nota: le assenze ordinarie come le ferie non determinano problemi).

Ricordiamo che la categoria dei Quadri Direttivi ed i Dirigenti contribuiscono con una  giornata di “ex-festività” ad alimentare il FOC (Fondo per l’Occupazione), mentre la categoria delle Aree professionali contribuisce con il versamento di 7 ore e 30 minuti di banca ore.