Premio di Risultato, chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

“Con risposta 31 ottobre 2019 n. 456, redatta d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati forniti chiarimenti, nell’ambito di una istanza di interpello su una particolare fattispecie, in relazione al regime fiscale applicabile al premio di risultato, relativo al periodo d’imposta 2018, erogato in esecuzione di un contratto integrativo stipulato a giugno del medesimo anno. A seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Scrivente e al citato dicastero, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito.”; è quanto si legge nella “Risoluzione n. 36/E” dell’Agenzia delle Entrate/Divisione contribuenti datata 26 giugno 2020 avente per oggetto: “Regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. Ulteriori chiarimenti”.

“… In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, come ribadito anche nei documenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr., tra l’altro, circolari 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E), si ritiene che il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto – prosegue la Risoluzione – i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Una diversa lettura delle norme in esame, infatti, vanificherebbe la loro portata, comportando di fatto il riconoscimento dell’agevolazione ad una precisa 3 voce retributiva, il premio di risultato appunto, circostanza che, invece, il legislatore ha voluto superare con il nuovo assetto normativo. Assolta tale condizione, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile …”.

“… Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è – anche per circostanze eccezionali – effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. …”.

Comunicazione First Cisl Credito Cooperativo

Allegato: Risoluzione 36/E Agenzia delle Entrate