DL Cura Italia, bonus 100 euro

Tra le diverse iniziative assunte dal Governo, anche a seguito del confronto avuto con le Parti Sociali, utili ad affrontare e gestire l’emergenza Coronavirus, ne esiste una piuttosto particolare.

E’ quella contenuta nell’art.63 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) finalizzata a compensare, quasi simbolicamente, il disagio sopportato da migliaia di Dipendenti di Aziende appartenenti ad attività ritenute essenziali che, nonostante il rischio epidemiologico, non hanno fatto mancare nel mese di marzo la loro presenza fisica nelle rispettive sedi di lavoro.

La norma sopra richiamata statuisce quanto segue:

(Premio ai Lavoratori dipendenti)

  1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
  2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.   600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Sulla base della suddetta disposizione di Legge e dei successivi pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema (Risoluzione n.17/E del 31 marzo 2020; Circolare n.8/E del 3 aprile 2020 e Risoluzione n.18/E del 9 aprile 2020), salvo che non intervengano altre novità o modifiche dell’attuale quadro normativo, si possono riepilogare le seguenti sintetiche considerazioni.

A chi spetta

I requisiti per poter aver diritto al “Bonus” sono sostanzialmente due:

  • essere lavoratrice/lavoratore dipendente (full time o part time è indifferente) che ha percepito nel 2019 redditi di lavoro assoggettati a tassazione progressiva IRPEF (sono quindi escluse somme assoggettate a tassazione separata, come il TFR oppure imposta sostitutiva al 10%, come il PdR) che non siano stati superiori a 40.000 euro lordi;
  • aver prestato servizio, nel periodo intercorrente tra il 1° ed il 31 marzo, per uno o più giorni al mese, assicurando la presenza fisica presso la propria sede di lavoro (sono pertanto escluse le giornate svolte in smart working od in telelavoro).

Quanto spetta

Il “Bonus” è di 100 euro complessive, ragguagliato però al numero totale di giorni di presenza fisica in servizio, indipendentemente dalle ore di lavoro prestate. Pertanto, considerando che lo scorso mese i giorni di lavoro, da disposizioni contrattuali, sono stati 22, il “Bonus” corrisponderebbe a circa 4,54 euro al giorno. A titolo di esempio, per una presenza in servizio di 11 giorni totali, il “Bonus” spettante sarebbe di complessive 50 euro.

Non sono ovviamente utili al riconoscimento del suddetto “Bonus” le giornate di assenza: Permessi Banca Ore; Permessi ex Festività; Permessi ex art.118; Permessi compensativi; Ferie; Malattia; Congedi; Aspettative; altri tipi di Permesso di Legge; etc..).

Quando spetta

Il “Bonus” potrà essere corrisposto in occasione della retribuzione del corrente mese di Aprile oppure entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno (quindi entro il mese dicembre prossimo). E’ interamente a carico dello Stato. E’ esentasse e non soggetto a contribuzione previdenziale.

*(a cura di Gianluca Pernisco)

Comunicazione First Cisl Credito Cooperativo

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