Legge 104 – Le recenti novità

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 – meglio nota come Legge 104 – rubricata legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate è una legge che detta i princìpi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile.

La L.104/92 rappresenta una peculiare normativa che si declina in una serie di misure che vanno dalle agevolazioni fiscali alla possibilità di assentarsi dal lavoro tramite permesso retribuito, su cui non ci dilungheremo, avendo trattato l’argomento in precedenza negli articoli disponibili ai seguenti link: https://www.firstcisl.it/milanometropoli/2023/11/23/working-with-disability-permessi-legge-104-92/ e https://www.firstcisl.it/milanometropoli/2023/11/30/working-whit-disability-indennita-congedi-straordinari-assistenza-familiari-disabili/.

In questa pubblicazione vedremo le principali novità normative sul tema introdotte con il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 che fornisce la nuova definizione della condizione di disabilità (che comprende anche l’attuale definizione di invalidità), i criteri per valutazione di base, la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato per le persone con disabilità.

Riepiloghiamo le principali misure:

Nuova definizione di disabilità: Il decreto sostituisce i termini come “handicap” e “invalidità” con il termine “persona con disabilità.
Questa nuova definizione, in linea con la Convenzione ONU del 2006, evidenzia l’importanza di considerare la disabilità come il risultato dell’interazione tra la persona e il suo ambiente, piuttosto che come una caratteristica intrinseca dell’individuo.

Valutazione di base: Il decreto introduce la “valutazione di base”, cioè quel particolare procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari. Dal 1° gennaio 2026 questa valutazione verrà affidata in via esclusiva all’INPS e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.
Si tratterà di un’unica visita collegiale basata sull’utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Progetto di vita individuale: Il decreto sancisce il diritto delle persone con disabilità a richiedere l’attivazione di un “progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato si prefigge lo scopo di realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita.
Il progetto di vita deve inoltre favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere; per questa ragione, devono essere individuate appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, deve essere garantito il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socioassistenziali (salvo risulti impossibile assicurare l’intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria).

L’accomodamento ragionevole: Il decreto introduce nella L. 104/1992 il nuovo art. 5-bis, definendo così un nuovo concetto, quello di “accomodamento  ragionevole”, consistente nelle modifiche e negli adattamenti necessari e appropriati che non impongano alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali. Ciò vuol dire che bisogna ricorrervi esclusivamente in via sussidiaria e solo quando il diritto non sia pienamente esercitabile in concreto (a titolo di esempio, per garantire l’accessibilità a un treno, in attesa della predisposizione di banchine a raso, o attraverso l’utilizzo temporaneo di apposito
elevatore).

Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e del SIUSS per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali: Il provvedimento integra le finalità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) con quelle dirette alle valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali. Il procedimento di accertamento risulta semplificato e più trasparente. Infatti, l’accesso al FSE consente alla Commissione medica di ricostruire il quadro clinico in cui versa il richiedente e le relative prestazioni previdenziali e assistenziali senza che questi debba senza che questi debba presentare particolare documentazione.