Comunic@, chiarimenti Agenzia delle Entrate su fringe benefit ed erogazioni prestiti dipendenti

Con la risoluzione 44/E del 25 luglio e la circolare 23/E del 1° agosto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla questione “fringe benefit” oltre a chiarire alcuni aspetti che riguardano la corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi ai dipendenti.

In particolare, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore delle/dei dipendenti con figlio/i fiscalmente a carico, è stabilito un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit.

L’agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

In sintesi, per rientrare nell’ampliamento a 3.000 euro previsto dal Decreto occorre rispettare tutte le seguenti previsioni:

  • avere somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, oltre che per le casistiche consuete, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale comprese le fatture emesse nell’anno 2023 per consumi fatti nel 2022 (se non già rimborsati);
  • avere a carico, considerando il reddito dell’anno 2023 (il riferimento è infatti alla data del 31 dicembre 2023), almeno un figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi o affidati;
  • dichiarare, con modalità concordate col datore di lavoro, di avervi diritto indicando il codice fiscale del/i figlio/i fiscalmente a carico.

In relazione alla nozione di figli fiscalmente a carico, il TUIR prevede che:

  • sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

È importante ricordare che il superamento dei limiti dei fringe benefit in esenzione per anno d’imposta (sia quello di euro 258,23 che quello di euro 3.000) comporta la tassazione ordinaria (anche nel caso di conversione di premi di risultato o similari) dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente.

Il documento in allegato contiene anche un paragrafo in ordine al “Regime fiscale su prestiti dipendenti”.

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli

All.:  documento  “Chiarimenti Agenzia delle Entrate su fringe benefit ed erogazioni prestiti dipendenti”