Esonero contributivo dipendenti, approfondimento

La Legge di bilancio per l’anno 2023 ha confermato un taglio del cuneo fiscale che consiste nell’abbattimento della contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. La misura introdotta dalla Legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 aveva previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 pari a 0,8 punti percentuali passati poi al 2% dal 1° luglio al 31 dicembre. Quest’anno la percentuale di esonero sarà differente in base alla retribuzione imponibile del lavoratore.

Con la Circolare nr.7 del 24/01/2023, l’INPS è intervenuta con l’obiettivo di fornire i chiarimenti necessari in merito alle istruzioni operative e contabili, di seguito i principali dettagli.

Destinatari e percentuali dell’esonero contributivo: lo sgravio applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato incluso l’apprendistato – restano esclusi i rapporti di lavoro domestico – è riconosciuto con le stesse modalità già previste dalla legge di bilancio 2022 sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti IVS a carico del lavoratore, nelle seguenti misure percentuali:

– 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692€, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

– 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923€, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Massimale Inps: la circolare precisa che Il limite massimo di 2.692€ o di 1.923€ da considerare per l’operatività o meno dello sgravio è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini della “valutazione del tetto mensile”, deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale”.

Durata agevolazione: lo sgravio IVS opera dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Di conseguenza possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore, relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia interrotto il rapporto entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso del 2023, siano state erogate le ultime competenze, sulle stesse l’esonero non potrà trovare applicazione. Identica conclusione per quanti interromperanno il contratto entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso del 2024, riceveranno le ultime competenze. Infine, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’Inps chiarisce che lo sgravio IVS non avrà applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa.

Cumulabilità con altri incentivi: l’INPS ha chiarito che lo sgravio è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, compreso quello per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato rientrate al lavoro entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (vedi nota First Cisl Milano Metropoli del 24 novembre 2022).