Congedi parentali SARS CoV-2, proroga al 31 marzo 2022

Con il Msg n. 74 dell’8 gennaio 2022, l’INPS comunica che l’art. 17 del DL 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del c.d. “Congedo parentale SARS CoV-2”.

Il lavoratore dipendente con figli minori di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/ comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente;
  • della quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Beneficio

Il lavoratore dipendente con figli:

  • minori di 14 anni può usufruire, in forma giornaliera od oraria, di un congedo retribuito al 50% (periodo coperto da contribuzione figurativa)**;
  • di età compresa tra i 14 e i 16 anni può usufruire di un congedo non retribuito (periodo non coperto da contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**.

** In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (legge 104/1992), il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio (anche nel caso in cui frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura).

Presentazione della domanda

Per i lavoratori dipendenti, la domanda può essere presentata al Patronato Inas-Cisl, o in modalità telematica al sito www.inps.it (con SPID, CIE, CNS).

Le domande per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, senza corresponsione di retribuzione o indennità, devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

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