Gruppo Reale Mutua Assicurazioni, accordo accesso al Fondo di Solidarietà

In data 5 maggio, “la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, in proprio e per le Società Italiana Assicurazioni S.p.A., Reale Immobili S.p.A., Blue Assistance S.p.A. e Banca Reale S.p.A.” si è incontrata con le Organizzazioni sindacali “al fine di presentare le domande di assegno ordinario al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA, di cui al D.I. n. 78459 del 17 gennaio 2014, per le Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A., Reale Immobili S.p.A. e Blue Assistance S.p.A. e al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ABI, di cui al D.I. n. 83486 del 2014, per Banca Reale S.p.A. Dette istanze sono presentate per il periodo intercorrente tra la data di firma del presente accordo e il 31/8/2020, per un numero complessivo di giornate pari a 18.069 nel rispetto del limite massimo previsto dalle norme vigenti. Considerato che gli effetti dell’emergenza COVID-19 si riverberano su tutte le aree aziendali, la sospensione dell’attività lavorativa riguarderà tutti i dipendenti delle Società sopra indicate, per n° 9 giorni a persona nelle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni S.p.A., Reale Immobili S.p.A. e Banca Reale S.p.A. e per n° 6 giorni a persona in Blue Assistance S.p.A.

Le domande di assegno ordinario riguardano il seguente numero di dipendenti in forza alla data del 17 marzo 2020:

  • n° 1.022 dipendenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, per n° 9.198 giornate;
  • n° 637 dipendenti di Italiana Assicurazioni S.p.A., per n° 5.733 giornate;
  • n° 62 dipendenti di Reale Immobili S.p.A., per n° 558 giornate;
  • n° 202 dipendenti di Blue Assistance S.p.A., per n° 1.212 giornate;
  • n° 152 dipendenti di Banca Reale S.p.A., per n° 1.368 giornate;

Ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l’accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento alcuno per la retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe stata percepita dalla lavoratrice/lavoratore in assenza della sospensione dell’attività lavorativa.

Come consentito dalla normativa vigente, le Società secondo le modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio sul flusso Uniemens (anticipazione da parte dell’Impresa e successivo recupero sulla contribuzione previdenziale del mese successivo) provvederanno all’anticipazione dell’assegno ordinario alle lavoratrici e ai lavoratori.

I periodi di sospensione dell’attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati per gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore/lavoratrice interessato/a (a puro titolo esemplificativo: TFR, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).

Con l’accordo le Parti si danno atto di aver dato attuazione a quanto previsto nel Protocollo ANIA-OO.SS. del 24 marzo 2020 e nell’Appendice al Protocollo del 29 aprile 2020, nonché nel Protocollo ABI–OO.SS. del 16 marzo 2020 e nel verbale di accordo ABI–OO.SS. del 16 aprile 2020.

Allegato:   verbale di Accordo