Nella prosecuzione della trattativa sull’apertura del Fondo di Solidarietà l’Azienda ha condiviso alcuni utili suggerimenti fornendo alcuni dettagli normativi e operativi che riportiamo in sintesi.
Possibili disallineamenti date pensionamento: in alcuni casi i dati forniti dal servizio aziendale possono essere discordanti rispetto a quelli forniti dall’INPS in quanto quest’ultimo attende formalmente l’approvazione normativa (che presumibilmente avverrà con la prossima finanziaria) prima di aggiornare le tabelle di calcolo. In ogni caso faranno fede date e dati certificati dall’INPS.
Date di pensionamento valide: Il regolamento del FDS prende in considerazione per l’accesso solo le date di pensionamento per vecchiaia o anticipata (non vengono considerate altre possibilità di uscita come opzione donna, quote ecc.). Per l’accesso viene considerata la prima data utile tra anticipata e vecchiaia.
Precisazione sulla finestra dei tre mesi: per la pensione di vecchiaia la data di maturazione del diritto e la data di liquidazione della prestazione pensionistica coincidono, mentre per l’anticipata la liquidazione della pensione avviene tre mesi dopo la maturazione. In questo caso, comunque, si percepirà l’assegno del FDS fino alla liquidazione della prima pensione.
EcoCert INPS: al personale interessato all’uscita anticipata è fondamentale ricordare l’importanza di procurarsi tempestivamente l’ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO (Ecocert) indispensabile per verificare la situazione contributiva comprendente tutte le settimane dei periodi così come conteggiati dall’ente previdenziale. Suggeriamo quindi di attivarsi tempestivamente per richiedere l’ECOCERT visto che spesso per ottenerlo sono necessarie diverse settimane o, in alcuni casi, mesi. Il documento può essere richiesto tramite i nostri PATRONATI, oppure direttamente dal sito dell’INPS accedendo con le proprie credenziali.
Assegni di invalidità: tutti i percettori di questa misura di sostegno devono verificare con l’INPS o con i Patronati la compatibilità del loro assegno con quello del FDS prima di aderire. La normativa prevede infatti l’incompatibilità dei due assegni in molti casi e qualora fosse riscontrata successivamente determinerebbe la perdita di entrambi gli assegni percepiti.
Ricongiunzioni di periodi contributivi: devono essere completate e risultare sull’ecocert al momento della presentazione della domanda di accesso al FDS. I tempi di registrazione delle ricongiunzioni dell’INPS variano da sede a sede e non sono preventivabili per cui si consiglia di agire il più rapidamente possibile per completare le pratiche.
FAQ assegno e Fondo Pensione: a breve saranno pubblicate le prime FAQ su onlife e sul sito del Fondo Pensione per gli aspetti previdenziali. Successivamente all’accordo verranno poi implementate con quanto definito dalle parti.
Periodi contributivi CAI mancanti: in qualche caso dall’esame degli ecocert sono emersi periodi contributivi mancanti legati presumibilmente a fasi di integrazioni aziendali avvenute nel Gruppo. Si consiglia di verificare l’EcoCert e nel caso segnalarlo all’Azienda.
Pagamento dell’assegno: è utile ricordare che il pagamento dell’assegno nel FDS richiede tempi tecnici non prevedibili che dipendono esclusivamente dalle singole sedi INPS. Mediamente il primo pagamento, comprensivo di arretrati, avviene intorno ai tre/quattro mesi. In caso di ritardo l’Azienda resterà disponibile a contattare e sollecitare eventuali sedi INPS lente.