Congedo parentale, novità nel calcolo dell’indennità, maturazione ferie e tredicesima

È on-line il nuovo approfondimento curato dalla Struttura Donne e politiche di parità e di genere che riporta le novità introdotte dal Decreto legislativo 105/2022, relativamente alla fruizione del congedo parentale e al calcolo dell’indennità del 30% a copertura, che risulta così più favorevole per genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti.

In sintesi le principali novità.

Il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età della bambina o del bambino, rispetto ai 6 anni precedentemente previsti.

Cambia anche il numero massimo di mesi indennizzabili che, complessivamente, possono arrivare fino a 9 (quindi non più 6); 3 dei 9 mesi non sono trasferibili da un genitore all’altro.

A differenza delle precedenti disposizioni, e come previsto per il congedo obbligatorio di maternità/paternità, nella base di calcolo della retribuzione, sulla quale si computa il 30%, rientra anche il rateo giornaliero relativo alla tredicesima (gratifica natalizia) e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori.

Inoltre, diversamente da quanto avvenuto fino al 12 agosto 2022, durante la fruizione del congedo parentale maturano i ratei di:

  • ferie
  • riposi
  • tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

L’approfondimento descrive dettagliatamente anche le novità riguardanti il congedo di paternità obbligatorio, contenute nella Circolare Inps n. 122 del 27 ottobre scorso.

Qui l’approfondimento sulle novità nel calcolo dell’indennità per congedo parentale

Qui tutti gli approfondimenti disponibili alla pagina della Struttura Donne e politiche di parità e di genere