Decreto aiuti – Bonus 200€

Il 17 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), il quale prevede, agli artt. 31 e 32, l’erogazione di un’indennità una tantum pari a € 200,00 a favore dei lavoratori dipendenti e di altri soggetti individuati dal provvedimento stesso. L’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il bonus 200 euro è un’indennità una tantum, identificata anche come indennità contro il caro prezzi. Per i lavoratori dipendenti l’accredito del bonus avverrà con la busta paga di luglio; per ottenere il bonus il lavoratore deve trovarsi in entrambe queste condizioni: -la retribuzione imponibile previdenziale mensile non deve eccedere i 2.692 euro (da raddoppiare in dicembre per la 13°). In buona sostanza, il reddito annuo lordo non deve essere superiore a 35.000 euro; -avere beneficiato, almeno per un mese nel 1° quadrimestre 2022, della riduzione dello 0,80% dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore (lo si può evincere dalla busta paga).

Il pagamento del bonus 200 euro è subordinato ad uno specifico adempimento, che deve essere posto in essere dal lavoratore. L’art. 31 del DL 50/2022 prevede infatti che il bonus spetterà “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

Il datore di lavoro deve quindi acquisire l’autodichiarazione, per escludere che i lavoratori e le lavoratrici abbiano già accesso ad altre formule dello stesso beneficio e in particolare, all’indennità prevista per le persone titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi. Il lavoratore quindi deve dichiarare di non aver diritto al bonus già ad altro titolo. La norma non regola la forma giuridica in base alla quale va prestata la dichiarazione.

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Dichiarazione art. 31