A seguito di recente risposta di Agenzia dell’Entrate ad interpello riguardo alle modalità di pagamento delle spese sanitarie e in particolare ai casi in cui la carta di credito utilizzata non sia intestata a chi ha usufruito della prestazione ed è quindi beneficiario della detrazione le modalità di pagamento, Ti inviamo in allegato nota del Dipartimento Organizzativo e della Comunicazione FIRST CISL Milano Metropoli.
Come noto, dal 1 gennaio 2020 le spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi 2021 non possono più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili: bancomat, carte di credito/debito (anche prepagate) e moneta elettronica, bonifico bancario/postale, bollettino postale, assegno.
Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).
Rispondendo all’interpello sopra citato, l’Agenzia delle Entrate ha dato un chiarimento importante precisando che l’onere può essere considerato sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche se non è l’esecutore materiale del pagamento.
Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente, fornendo al Caf un documento che provi la transazione/pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV.
Altro chiarimento importantissimo per non perdere la possibilità di detrarre la spesa è che in mancanza di queste ricevute, la tracciabilità può essere documentata tramite la annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che ha effettuato la prestazione.
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