Mifid II, responsabilità operative e riflessi per il Personale

CHI PUO’ FARE CONSULENZA? LA LETTERA ALLA BANCA

Facciamo seguito alla nostra comunicazione dell’11 maggio, che riguarda il delicato tema della consulenza e della fornitura di informazioni alla Clientela.
La mancata esatta individuazione, da parte della Banca, dei soggetti autorizzati, rappresenta a tutt’oggi un “rischio giuridico” (operativo, contrattuale, reputazionale) che non vorremmo venisse “ribaltato” sui Colleghi.

Tra l’altro, il tema della “consulenza” riguarda, come sai, una platea di lavoratori ben più ampia di quelli che lavorano nell’area private: la questione delle c.d. “vendite abbinate”, per esempio, potenzialmente riguarda operazioni molto lontane tra di loro, e persino lavoratori non in stretto contatto operativo reciproco.

E’ per questo che, come preannunciato, abbiamo ieri inviato alla Banca la lettera che Ti alleghiamo per opportuna conoscenza.

In essa abbiamo soprattutto ribadito che
IN MANCANZA DI COMPLETA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE AZIENDALE, DEI SOGGETTI AUTORIZZATI E DI ADEGUATA COMUNICAZIONE AGLI STESSI E ALLA CLIENTELA, NESSUNA RESPONSABILITA’ PUO’ ESSERE ASCRITTA AI COLLEGHI PER LE CONSEGUENZE DEL LORO OPERATO IN MATERIA DI PRESTAZIONE DI TALI SERVIZI.

Attendiamo riscontro aziendale, del quale Ti forniremo tempestiva informazione.
In caso di chiarimenti, non esitare a contattarci!

Un caro saluto.

Domenico Iodice
Segretario Responsabile
FIRST CISL in Deutsche Bank Spa

La lettera alla Banca

(RIPORTIAMO DI SEGUITO NOSTRA PRECEDENTE EMAIL DELL’11.5.2018)

Numerosi Colleghi ci stanno ponendo continui quesiti, spesso riconducibili alle stesse domande di fondo:

 “Sono autorizzato da Deutsche Bank a prestare consulenza ai Clienti?”
“Posso almeno fornire informazioni?”
“Posso proporre le polizze ai Clienti?”
“Cosa significa operare sotto supervisione di altri?”

 E la “domanda delle domande” è la seguente:
“Ma a me non dovrebbe comunicarlo la Banca se sono autorizzato o se sono inibito?”

 Inoltre, quei Colleghi che, nel dubbio, hanno preso l’iniziativa di scrivere al proprio superiore gerarchico,  per avere lumi, hanno ricevuto talvolta risposte non formali e abbastanza generiche, e in qualche caso hanno ricevuto…  l’elenco delle condizioni previste dal Regolamento intermediari, di fatto finendo col compiere essi stessi una “autovalutazione” dei propri requisiti. Autovalutazione che NON VA BENE, perché, ad esempio, la decorrenza dei “requisiti di esperienza” e i ruoli che ne determinano il riconoscimento vanno stabiliti dall’Azienda (che se ne prende la responsabilità), non dal singolo!

 Intanto le pressioni commerciali insistono, perché i budget vanno realizzati…. E così spesso ci si trova anche disorientati tra opposte esigenze.

 Come First, riteniamo grave che, a tutt’oggi, le uniche indicazioni date per iscritto dalla banca (peraltro tramite una semplice mail rivolta alla “categoria” degli interessati, a livello locale)  riguardi le sole figure degli addetti clientela, ai quali è stato chiesto di NON fare consulenza e di NON fornire informazioni. Tra l’altro, non sappiamo se siano state date a tutti o si sia trattato di semplici iniziative locali. Crediamo peraltro che norme autorizzative o inibitorie così importanti debbano essere contenute in Circolari, che invece (salvo errore di chi scrive) non risultano ancora prodotte.

Il problema della “supervisione” pone poi delicati problemi di equilibrio organizzativo, perché andrebbe assicurata la concreta possibilità di esercitare il controllo MENTRE la consulenza si realizza, e non limitarsi a un formale controllo dei documenti “ex post”.

Per tutte queste ragioni, come First Cisl ci siamo fatti carico del problema dei Colleghi e abbiamo sottoposto al tavolo sindacale una proposta di lettera che indirizzeremo alla Banca, nella quale chiediamo di pronunciarsi ufficialmente sulle questioni autorizzative (sollecitate, peraltro, dal Regolamento Intermediari).

 Infine, nella lettera esplicitiamo alla Banca che di tutte le eventuali responsabilità giuridiche derivanti da comportamenti individuali dei Colleghi attuati in mancanza di formale chiarificazione da parte della Banca, ex art. 81 R.I., anche rispetto alla Clientela, dovranno ritenersi completamente sollevati gli stessi Colleghi.

Vi terremo aggiornati sul seguito e, intanto, Vi invitiamo a continuare a segnalarci le problematiche connesse all’operatività MiFID II.

Un caro saluto.

A beneficio di chi legge, alleghiamo uno stralcio dell’art. 81 del richiamato Regolamento, che prevede l’obbligo, a carico della Banca, di:

a) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;
b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80;
c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. …;
f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonché sull’identità e le responsabilità dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e);”