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IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE PRESSO LA SEDE PIU VICINA AL DISABILE CUI PRESTA ASSISTENZA È UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO

“Per la recente interpretazione della Corte di Cassazione, il diritto del lavoratore ad assistere un familiare disabile e, di conseguenza, alla sua collocazione presso la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito (Legge n. 104/1992, art. 33, comma 5), non nascerebbe, esaurendosi, unicamente nella fase iniziale del rapporto, ma spetterebbe autonomamente anche in un momento successivo. Confermando quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano, la Suprema Corte ha ribadito che, nel caso d’assistenza a familiare disabile, la scelta d’assegnazione al posto di lavoro più vicino al suo domicilio, non debba riferirsi solo alla prima destinazione del lavoratore, ma possa esprimersi anche successivamente mediante domanda di trasferimento. Nella fattispecie in esame sono state, infatti, respinte le istanze del datore di lavoro secondo cui, il descritto diritto, potrebbe estrinsecarsi unicamente al momento in cui nasce, con l’assunzione, il rapporto di lavoro, collegandolo quindi solo all’assegnazione della prima sede. Tale assunto, sia per i “giudici territoriali” che per gli “Ermellini”, negherebbe il rilevante ruolo riconosciuto dalla Costituzione al diritto del disabile all’assistenza e, soprattutto, alla sua integrazione nel tessuto sociale e familiare, impedendone l’esercizio nel caso di necessità sorta successivamente al rapporto di lavoro. Più coerente, pertanto, è apparso ai giudici della Cassazione confermare l’orientamento della Sentenza di merito, senz’altro più compatibile con il testo letterale della norma in discorso (Legge n. 104/1992, art. 33, comma 5) e con la funzione solidaristica della disciplina per la tutela di beni fondamentali, secondo le previsioni della nostra Carta Costituzionale e della Convenzione O.N.U. del 13/12/2006 sui diritti del disabile.”; questo e tanto altro sul numero 66 del periodico Incontri idee&fatti; all’interno un inserto sulla “Piattaforma per il rinnovo del Ccnl del settore creditizio e finanziario”.

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