Pressioni commerciali

Accordo Nazionale 8 febbraio 2017 e Accordo Aziendale 21 dicembre 2018
Istruzioni per l’uso

Riteniamo utile ricordare a tutti i principi alla base degli accordi attualmente in vigore nel nostro gruppo, come orientarsi correttamente e in che modo segnalare eventuali comportamenti non conformi.
Le limitazioni contenute negli accordi non servono a bloccare attività solo perché “sgradite” al sindacato, ma ad evitare che i colleghi siano indotti a violare le normative che regolano la vendita e la consulenza nel nostro settore.
È infatti responsabilità dell’azienda assicurare un’organizzazione del lavoro coerente con tali principi, tra i quali il pieno rispetto delle normative vigenti — tra cui, a titolo esemplificativo, MiFID e IVASS — e in particolare del dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nel “migliore interesse del cliente”.
Rientra inoltre tra gli obblighi aziendali la prevenzione del rischio di stress lavoro correlato che possa derivare da pressioni indebite o dal mancato rispetto di tali principi.
Le segnalazioni vengono gestite in totale anonimato: l’azienda non viene messa a conoscenza né dell’identità del segnalante né della sigla sindacale da cui proviene la segnalazione e per questo First Cisl mette a disposizione dei propri iscritti la casella email di seguito indicata:

segnalafirst@gmail.com

In base ai principi sopra descritti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

  • formulare richieste che configurino un obbligo di risultato, come ad esempio “devi vendere tot di questo o quel prodotto”, oppure imporre un numero minimo di appuntamenti da fissare1;
  • utilizzare canali di comunicazione diversi da quelli ufficiali;
  • richiedere informazioni e/o aggiornamenti alle filiali o a singoli colleghi quando tali informazioni sono già disponibili nelle sezioni dedicate dell’Intranet aziendale;
  • stilare graduatorie o elenchi comparativi tra colleghi o tra filiali2;
  • richiedere previsioni di vendita;
  • diffondere materiali relativi a prodotti e/o servizi che non abbiano carattere di ufficialità;
  • convocare riunioni commerciali senza un adeguato preavviso e/o in orari non conformi a quanto previsto dal CCNL;
  • gestire contatti aziendali (telefonate, email o altri strumenti) con modalità non rispettose della normativa vigente;
  • disattendere gli accordi sull’orario di lavoro, violando il diritto alla disconnessione;
  • qualsiasi comportamento difforme o elusivo rispetto a tali disposizioni, o che possa indurre i dipendenti a violare le normative vigenti in materia di consulenza o altro;
  • valutare negativamente la prestazione lavorativa di un dipendente in base al mancato raggiungimento di obiettivi quantitativi commerciali3.

I sindacalisti First Cisl sono come sempre a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

25 novembre 2025

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COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

1Il nostro Contratto Nazionale prevede esclusivamente un obbligo di “collaborazione intensa e attiva”, e vieta qualsiasi obbligo di risultato (altrimenti non esisterebbero i sistemi incentivanti).
2salvo quelle riservate alle posizione organizzative di coordinamento, con la finalità di individuare i punti di forza e le aree di miglioramento.
3dall’art. 7 accordo nazionale 8 febbraio 2017: “le Parti si danno atto che il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed
intensa (…)”