È disponibile il nuovo approfondimento a cura di First Cisl che illustra le disposizioni contenute nel D.L. 48/23 (cd. Decreto Lavoro), convertito con la L. 85/2023, anche alla luce della nuova Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023.
Il Decreto Lavoro ha introdotto importanti novità in materia di agevolazioni per i dipendenti con figli a carico. In particolare, l’articolo 40 stabilisce un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit (art. 51 c. 3 Tuir) per il solo anno d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei dipendenti con figli fiscalmente a carico. La misura è riconosciuta per ogni genitore con figli a carico, indipendentemente da come sono ripartite le detrazioni o anche in assenza di detrazioni perché il genitore percepisce l’Assegno unico e universale.
La detassazione riguarda non solo l’imposizione ordinaria Irpef, ma opera anche in caso di erogazione di premi di risultato in beni e servizi.
Queste sono le condizioni per rientrare nell’ampliamento a euro 3.000:
- percepire somme (erogate o rimborsate) dai datori di lavoro, oltre che per le casistiche consuete (come gli interessi sui prestiti, ma anche auto a uso promiscuo, alloggio concesso dall’azienda, telefono o pc aziendale, polizze assicurative extra professionali, ecc.), anche il pagamento delle utenze;
- avere almeno un figlio a carico considerando il reddito dell’anno 2023 (il riferimento è al 31/12/2023);
- dichiarare, con le modalità concordate col datore di lavoro, di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.
Nel caso in cui vengano meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno successivamente prodotto redditi per un ammontare superiore ai limiti previsti per essere considerati fiscalmente a carico), il lavoratore è tenuto a darne pronta comunicazione all’azienda.
Per il restante personale dipendente continuerà ad applicarsi il regime ordinario previsto dal Tuir:
- soglia di esenzione fino a 258,23;
- non estensione a rimborsi e somme erogate per il pagamento delle utenze.
È importante sottolineare che in caso di superamento dei limiti dei fringe benefit – 258,23 o 3.000 – verrà applicata la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non solo della quota parte eccedente.
Tutti i dettagli negli allegati.
Approfondimento a cura di First Cisl “Fringe benefit: parziale estensione del limite a euro 3.000”
Chiarimento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023