Fringe benefit, parziale estensione del limite a 3.000 euro: l’approfondimento di First Cisl

È disponibile il nuovo approfondimento a cura di First Cisl che illustra le disposizioni contenute nel D.L. 48/23 (cd. Decreto Lavoro), convertito con la L. 85/2023, anche alla luce della nuova Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023.

Il Decreto Lavoro ha introdotto importanti novità in materia di agevolazioni per i dipendenti con figli a carico. In particolare, l’articolo 40 stabilisce un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit (art. 51 c. 3 Tuir) per il solo anno d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei dipendenti con figli fiscalmente a carico. La misura è riconosciuta per ogni genitore con figli a carico, indipendentemente da come sono ripartite le detrazioni o anche in assenza di detrazioni perché il genitore percepisce l’Assegno unico e universale.

La detassazione riguarda non solo l’imposizione ordinaria Irpef, ma opera anche in caso di erogazione di premi di risultato in beni e servizi.

Queste sono le condizioni per rientrare nell’ampliamento a euro 3.000:

  • percepire somme (erogate o rimborsate) dai datori di lavoro, oltre che per le casistiche consuete (come gli interessi sui prestiti, ma anche auto a uso promiscuo, alloggio concesso dall’azienda, telefono o pc aziendale, polizze assicurative extra professionali, ecc.), anche il pagamento delle utenze;
  • avere almeno un figlio a carico considerando il reddito dell’anno 2023 (il riferimento è al 31/12/2023);
  • dichiarare, con le modalità concordate col datore di lavoro, di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Nel caso in cui vengano meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno successivamente prodotto redditi per un ammontare superiore ai limiti previsti per essere considerati fiscalmente a carico), il lavoratore è tenuto a darne pronta comunicazione all’azienda.

Per il restante personale dipendente continuerà ad applicarsi il regime ordinario previsto dal Tuir:

  • soglia di esenzione fino a 258,23;
  • non estensione a rimborsi e somme erogate per il pagamento delle utenze.

È importante sottolineare che in caso di superamento dei limiti dei fringe benefit – 258,23 o 3.000 – verrà applicata la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non solo della quota parte eccedente.

Tutti i dettagli negli allegati.


Approfondimento a cura di First Cisl “Fringe benefit: parziale estensione del limite a euro 3.000”

Chiarimento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023