Conversione decreto Milleproroghe, smart working per fragili e genitori fino al 30 giugno. L’approfondimento First Cisl

Il 24 febbraio è stata approvata la Legge di conversione del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 comunemente denominato “Decreto Milleproroghe”.

Tale legge di conversione del decreto contiene, tra le altre cose, anche la proroga dei termini (o la reintroduzione) di alcune importanti previsioni per soggetti fragili e per genitori di figlie e figli under 14 per i quali la nuova legge prevede la possibilità di effettuare la prestazione in modalità agile fino al 30 giugno 2023. Viene anche reintrodotta, fino al 30 giugno 2023, la scadenza dell’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di attuare la cosiddetta “sorveglianza sanitaria rafforzata”.

In sintesi:

Proroga dello smart working per soggetti fragili

Estesa fino al 30 giugno 2023 la possibilità per le persone con fragilità, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”.

Ripristino dello smart working per genitori di figlie e figli under 14

E’ stata reintrodotta sino al 30 giugno 2023 lo smart working a beneficio dei genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti con figlie e figli minori di 14 anni. Di conseguenza i genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e con il solo obbligo da parte del datore di lavoro di assolvere agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia un genitore non lavoratrice/lavoratore;
  • che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Reintrodotta sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 30 giugno 2023

Reintrodotto l’obbligo decaduto lo scorso 31 luglio 2022, di effettuare una sorveglianza particolare, straordinaria e speciale per le lavoratrici e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Quindi ritorna la previsione secondo cui i datori di lavoro, con la medica o il medico competente, ove presente, oppure avvalendosi delle competenze mediche dell’Inail, ove non presente, sono tenuti ad assicurare un apposito programma di protezione particolare per tali lavoratrici e lavoratori.

Per maggiori dettagli è possibile consultare l’approfondimento a cura della Struttura Donne e politiche di parità e di genere di First Cisl

 

Qui la pubblicazione: “Conversione Decreto Milleproroghe: smart working per fragili e genitori fino al 30 giugno 2023”

Qui tutti gli approfondimenti disponibili alla pagina della Struttura Donne e politiche di parità e di genere