Il 21 settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 142 di conversione del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 cosiddetto “Decreto Aiuti bis”.
Al riguardo la Struttura Donne e politiche di parità e di genere ha pubblicato una nota di approfondimento dal titolo “Proroga smart working per lavoratrici e lavoratori ‘fragili’ e per genitori con figlie e figli under 14, proroga smart working ‘semplificato’, rifinanziamento bonus psicologo”, evidenziando e chiarendo le modifiche introdotte dal decreto e gli aspetti più delicati.
Tra questi ci sono le proroghe fino al 31 dicembre 2022:
- dello smart working per lavoratrici e lavoratori “fragili”;
- dello smart working per genitori, lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato, con figlie e figli di età inferiore a 14 anni;
- dello smart working “semplificato”.
Si tratta comunque di proroghe purtroppo non tempestive in quanto la possibilità di accedere allo smart-working “semplificato” era già venuta meno a decorrere dal 1° settembre 2022, lasciando un periodo di vacatio legis che ha generato non poche problematiche alle persone coinvolte.
Per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori fragili, le modifiche al Decreto prodotte dalla Legge di conversione non hanno previsto il ripristino della tutela per chi non può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in considerazione della tipologia di lavoro svolto: manca, infatti, la conferma della possibilità di assentarsi dal lavoro, con l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero e l’esclusione dal computo del periodo di comporto che invece era precedentemente prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del Decreto Legge n. 18/2020, i cui effetti sono però scaduti il 30 giugno 2022.
La mancata proroga della misura porta ora un trattamento differenziato per le lavoratrici e i lavoratori fragili in ragione della tipologia di lavoro svolto: le tutele si applicheranno fino al 31 dicembre 2022 solo a chi può svolgere la propria attività in smart working.
Chi svolge mansioni che non prevedono la possibilità di lavorare da remoto potrà comunque richiedere:
- l’adibizione ad una mansione diversa, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento;
- lo svolgimento di attività di formazione professionale da remoto.
Si tratta di due soluzioni residuali che rappresentano, attualmente, l’unica possibilità disponibile in caso di persone con fragilità. Questo tema avrebbe richiesto, in fase di conversione del Decreto, un’attenzione specifica, attenzione che più volte la Cisl e gli altri sindacati confederali hanno richiesto con azioni mirate a sensibilizzare il legislatore”. Per approfondire consultare la pubblicazione.
Qui la pubblicazione “Proroga smart working per lavoratrici e lavoratori ‘fragili’ e per genitori con figlie e figli under 14, proroga smart working ‘semplificato’, rifinanziamento bonus psicologo”
Qui tutti gli approfondimenti disponibili alla pagina della Struttura Donne e politiche di parità e di genere