Il Foglio di Esofirst, ricalcolo imposte su assegni straordinari

“Ricalcolo imposte su assegni straordinari del credito e delle Bcc” è il titolo del nuovo numero de “Il Foglio di Esofirst”, una breve informativa dedicata ai lavoratori che hanno aderito al Fondo esuberi, con l’obiettivo di fornire notizie specifiche, sia di ordine pratico che di natura normativa, su argomenti di interesse per la categoria degli esodati, ma anche per le lavoratrici e i lavoratori ancora in servizio e prossimi all’esodo.

“Nel mese di maggio diversi ex-lavoratori del Credito Ordinario e del Credito Cooperativo, ormai in pensione, hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la richiesta di pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una somma come integrazione delle imposte per l’anno 2016 e in alcuni casi si tratta di diverse migliaia di euro.

Nel merito, appare chiaro che la riliquidazione dell’imposta non sia dovuta perché l’assegno straordinario dei settori del credito ordinario e di quello cooperativo hanno natura diversa dagli altri redditi soggetti alla riliquidazione dell’imposta e, come previsto dalla vigente normativa dei due Fondi e confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18128 del 22/8/2014, l’erogazione degli assegni deve avvenire al netto delle imposte.

First Cisl, insieme alle altre Organizzazioni sindacali, si è attivato presso gli organi competenti per chiarire le ragioni di una iniziativa mai verificatesi in tanti anni di funzionamento dei Fondi e per tutelare le colleghe e i colleghi ora coinvolti, con una soluzione valida in futuro ovviamente anche per gli attuali esodati.

Pertanto, sono stati richiesti incontri per chiarire l’accaduto e, nell’attesa, è stata chiesta una interruzione dei termini previsti dall’avviso di liquidazione.

Gli incontri fin qui svoltisi con gli organi competenti sono stati interlocutori e si è tuttora in attesa del parere del MEF.

Atteso che le posizioni fiscali sono differenti tra loro, sono state consigliate diverse opzioni a disposizione dei destinatari degli avvisi bonari, evidenziandone gli effetti e i potenziali rischi.

Si ricorda che l’avviso “bonario” ricevuto non è un atto esecutivo e pertanto non può essere impugnato; che i 30 giorni indicati servono per raccogliere eventuali osservazioni del contribuente e che solo successivamente, nel caso in cui le eventuali osservazioni non producessero effetti, verrebbe emessa la cartella che è un atto esecutivo e pertanto opponibile con apposito ricorso davanti alla Commissione Tributaria nei vari gradi di giudizio. Riguardo all’avviso “bonario” di accertamento relativo all’assegno straordinario, il contribuente può avviare una richiesta di esercizio dell’autotutela in cui si chiede l’annullamento della comunicazione ricevuta, adducendo la motivazione che “la riliquidazione dell’imposta non è dovuta poiché l’erogazione dell’assegno deve avvenire al netto come è previsto dal regolamento del Fondo di Sostegno al reddito e dalla sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro n° 18128 del 22 agosto 2014”.

Qualora la richiesta di annullamento fosse rigettata o non ci fosse risposta, si potrebbe chiedere la massima rateizzazione della somma richiesta, come peraltro previsto dall’avviso, e ciò consentirebbe di guadagnare tempo in attesa di una soluzione soddisfacente.

First Cisl si sta tuttora adoperando per tutelare i diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori e difendere le particolari caratteristiche del Fondo di Solidarietà che resta uno strumento indispensabile per il settore”.

All.: Il Foglio di Esofirst n. 26