Legge di bilancio 2022: sgravio contributivo a favore dei lavoratori dipendenti

Gli scostamenti di bilancio approvati nel corso dell’anno hanno permesso al Governo di introdurre provvedimenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori  maggiormente colpiti dalla crisi economica.

Proprio in merito a quanto previsto su questi temi dalla Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) e dal Documento Programmatico di Bilancio per il 2022, rimettiamo qui di seguito apposita comunicazione – redatta dalla FIRST CISL di Milano Metropoli – che ben dettaglia tutte le novità.

Buona lettura.

LEGGE DI BILANCIO 2022
SGRAVIO CONTRIBUTIVO A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022, https://www.mef.gov.it/focus/Legge-di-Bilancio-2022/) prevede, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio è temporaneo, riguarda i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile fino a 35.000€ all’anno (pari a circa 2.692€ lordi mensili parametrata su base mensile per tredici mensilità) e consta di uno sconto dei contributi previdenziali pari a 0,8%. Il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese che sull’importo della tredicesima mensilità, entrambi dovranno essere inferiore o uguale al limite di 2.692€.

Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di 224€ (pari all’importo di 2.692€/12).

Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8%, cessi prima del mese di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692€.

Con riferimento invece alla quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima.

L’INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, somministra le indicazioni utili all’applicazione dell’esonero contributivo riconosciuto, illustra la gestione degli adempimenti previdenziali e fornisce le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens.

Per ogni ulteriore approfondimento, visita la seguente pagina https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2043%20del%2022-03-2022.htm

La Segreteria FIRST/CISL
Gruppo DEUTSCHE BANK