Lavoro straordinario

Stiamo ricevendo  diverse segnalazioni da Colleghi che chiedono spiegazioni in ordine al mancato riconoscimento di prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro.

Ci risulta infatti come taluno sostenga che l’Azienda, mediante un’apposita comunicazione,  abbia vietato la segnalazione delle ore di “straordinario” (“banca ore” compresa) pur consentendone  comunque l’effettuazione.

Trattandosi di interpretazione assolutamente lontana dal vero, riteniamo sia utile puntualizzare alcuni aspetti:

  • Il CCNL all’art.106 (Dichiarazione delle parti) recita che “Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il lavoro straordinario”;
  • il messaggio  aziendale impropriamente interpretato è datato 30.6.2020,  è rivolto a tutto il Personale ed è di fatto tuttora in vigore nonostante faccia riferimento al trimestre successivo;
  • in esso si prevedono alcune misure restrittive che riguardano l’ “astenersi, ove possibile, dal ricorso al lavoro straordinario ”in un’ottica di prioritirizzazione delle attività e di contenimento dei costi”;
  • viene fatto esplicito riferimento all’art. 106 CCNL, specificando che il ricorso al lavoro straordinario deve svolgersi  in “circostanze eccezionali e non continuative”  ed è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del Responsabile o suo delegato della Direzione/Unità Organizzativa di appartenenza;
  • viene preannunciato un accurato e costante monitoraggio da parte del Management Board di DB.

Come OO.SS. confermiamo la necessità della preventiva autorizzazione richiamata dalla Banca e siamo convinti che lavorare oltre l’orario debba  rimanere un evento “straordinario” ma, se proprio ci si trova nella condizione di dovervi ricorrere, è del tutto evidente che si debbano obbligatoriamente applicare le previsioni del CCNL per quanto riguarda il riconoscimento di correlati permessi o maggiorazioni economiche.  

Non vi possono essere eccezioni al riguardo ed i Responsabili che di fatto ammettano lo straordinario salvo poi non autorizzarlo commetterebbero una grave infrazione alle norme contrattuali senza  rispettare nemmeno il dettato della comunicazione aziendale da cui siamo partiti.

 Non esiste pertanto alcun presupposto o valido motivo per il quale si sia obbligati a lavorare al di fuori delle regole e senza la corretta remunerazione.

Nel caso i preposti non autorizzino esplicitamente lo svolgimento del lavoro straordinario, quindi, l’unica conseguenza possibile è la cessazione della prestazione al termine del proprio orario regolare.

Vi invitiamo a segnalarci esplicitamente casi di inadempienza rispetto a regole che, lo ribadiamo, fanno parte di accordi condivisi a livello nazionale non emendabili caso per caso.

La First Cisl in Deutsche Bank