Assegno per il nucleo familiare – periodo luglio 2019 – giugno 2020

Ti segnaliamo che con la pubblicazione della circolare INPS n° 66 datata 17 maggio c.a., risultano rivalutati i valori del reddito complessivo per la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

Tenendo conto che la percentuale di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l’anno 2017 e l’anno 2018 è pari a + 1,1%, vengono ovviamente rivalutati per l’anno 2019 i livelli di reddito nonché i corrispondenti valori degli assegni.

Suggeriamo di osservare le tabelle (ANF 7-2019) – suddivise per tipologia di nucleo familiare – comparandole con il reddito del proprio nucleo, conseguito nell’anno 2018 e oggetto della recente Dichiarazione dei Redditi.

Qualora tu avessi diritto a percepire l’assegno, dovrai procedere (come già indicato con nostra comunicazione del 2 aprile scorso) con l’inoltro della richiesta alla Tua sede Inps di pertinenza mediante PIN dispositivo o, in mancanza di quest’ultimo, tramite l’ausilio dei Patronati.

A tal scopo troverai qui allegata apposita guida operativa qualora ti avvalessi del Portale Inps.

Diversamente potrai rivolgerti al tuo rappresentante di riferimento che ti darà le indicazioni necessarie per avvalerti dell’appoggio dei nostri Patronati presenti sul Tuo territorio.

Ti diamo nel contempo, ai fini della compilazione del precitato modulo, alcuni suggerimenti precisandoti che:

  • il reddito da lavoro dipendente (modello 730-3 redditi 2018: rigo 4 più PUNTO 572 della certificazione unica 2019 – redditi 2018)
  • gli altri redditi (modello 730-3 redditi 2018: effettuerai la sommatoria dei RIGHI : 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 147).

IMPORTANTE
Si precisa che: tutti coloro che abbiano solo reddito da lavoro dipendente (CU 2019 – redditi 2018) e non effettuino la dichiarazione con modello 730, ovvero con modello Unico, dovranno necessariamente indicare come “Reddito da Lavoro” il Punto 1 e il Punto 572 mentre negli “Altri Redditi” – ove in possesso di casa di prima abitazione – dovranno indicare il reddito catastale rivalutato dell’abitazione.

Per ultimo ti segnaliamo, qualora non avessi mai fruito dell’assegno pur avendone invece diritto, che lo stesso può essere richiesto inoltrando le domande per un periodo di cinque anni.

Rimaniamo a tua disposizione per quanto in argomento.

Un caro saluto.

Le Segreterie di Azienda e di Gruppo
in DEUTSCHE BANK