Whistleblowing: quando mi riguarda personalmente? Attenzioni per chi segnala e per chi riceve segnalazioni.

Ciao!

Hai appena ricevuto una email aziendale, che Ti segnala gli aggiornamenti della Policy in materia di whistleblowing.

Forse finora hai pensato che l’argomento non ti riguarda, EVITANDO DI APPROFONDIRE PER MANCANZA DI TEMPO. In tal caso, come First, riteniamo NECESSARIO spendere due parole per trasmetterti il giusto grado di interesse per la questione. Val la pena di leggere la policy con attenzione! Ecco perché.

Sai già, per esperienza, che la normativa antiriciclaggio ti riguarda (eccome!); che se fai consulenza, o presti informazioni, la normativa Mifid II ti riguarda altrettanto…  Ma devi anche sapere che se sei a conoscenza o portato a conoscenza di attività o di comportamenti in violazione di legge o delle regole operative, sei tenuto a portarne a conoscenza della Banca le situazioni: non ne hai facoltà, ma ne hai il dovere, nel rispetto delle regole contrattuali di collaborazione, diligenza e buona fede.

La “segnalazione” di violazioni potenziali o reali va dunque sempre portata a conoscenza del datore di lavoro (o della Consob o della Banca d’Italia): in questo modo osservi non solo la legge, ma anche il contratto di lavoro, cioè le specifiche istruzioni di servizio che hai ricevuto in questa policy.

HIGHLIGHTS PER CHI SEGNALA
In aggiunta ai canali tradizionali, ai sensi del cap. 3.2.1 “La segnalazione di una possibile violazione può essere effettuata al proprio superiore diretto o Responsabile della rispettiva Unità Organizzativa o Divisione o Direzione o Macro Area di competenza”. Inoltre, in base al cap. 3.2.2 “le segnalazioni possono essere effettuate anche ad altri rappresentanti del management, inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, il Responsabile o componenti della U.O. Compliance della U.O. Risk e dell’Anti Financial Crime”.

E ancora: per il capo 3.2.7, non è detto che tu debba usare per forza uno degli appositi strumenti/canali ufficialmente dedicati alla segnalazione: “Qualora il segnalante, per qualsiasi motivo, si senta in imbarazzo a interloquire con i soggetti o con le U.O. sopra citati o ritenga che il caso non sia ancora stato risolto secondo le sue aspettative, può scegliere, in qualsiasi momento, qualsiasi altra opzione di segnalazione, purché consenta di fornire un quadro esaustivo e completo nel rispetto dei principi di riservatezza e confidenzialità”.
Insomma: la banca ti sta dicendo che intende facilitare al massimo la segnalazione di prassi e comportamenti in violazione di leggi e regolamenti aziendali, proteggendo il segnalante di buona fede anche da qualsiasi ritorsione. Lo stesso comportamento ritorsivo è da segnalare!

HIGHLIGHTS PER I COSIDDETTI “CAPI DIRETTI”, AD OGNI LIVELLO DELL’ORGANIZZAZIONE
Proprio perché la banca ha voluto (giustamente) facilitare al massimo le segnalazioni, consentendo le stesse anche oltre i canali classici, di contro ogni superiore gerarchico, o figura di ruolo intermedio, che abbia ricevuto anche una semplice (non formale) segnalazione di violazione, è tenuto a trasmetterla alle funzioni competenti. In pratica, la policy responsabilizza il “diretto superiore” a cogliere il significato di potenziale violazione di legge o di regolamento aziendale contenuto nelle comunicazioni di servizio ricevute dai propri collaboratori, trasmettendo immediatamente, in tal caso, quella che è da intendersi come una “segnalazione”: l’inadempienza a tale obbligo di trasmissione è possibile causa di sanzioni disciplinari. Ecco il punto da leggere con attenzione:  “3.3. Inoltro di segnalazioni ad altre persone relative ad una possibile violazione.

A seconda della natura della possibile violazione, i diretti superiori o gli altri rappresentanti del Management che hanno ricevuto una segnalazione potranno ricevere anche i dettagli relativi al caso denunciato. Per quanto possibile, a loro sono richiesti i primi ragguagli sul caso proteggendo l’identità del segnalante. Tali segnalazioni dovranno essere, in ogni caso, comunicate senza indugio all’Unità Organizzativa Anti Financial Crime (AFC) di DB S.p.A. per garantirne la corretta gestione (si veda la sezione 3.2.3).
Si rammenta che la mancata comunicazione di una segnalazione di possibili violazioni può, in base alle leggi locali, comportare azioni disciplinari che possono arrivare fino alla conclusione del rapporto di lavoro o del contratto di servizio”.

Insomma: come vedi, conoscere come funziona il whistleblowing in azienda è indispensabile proprio per tutti, e soprattutto per i capi diretti.

Rimaniamo a disposizione, come sempre, per assistenza e chiarimenti.

Un caro saluto.

06 settembre 2018   

Domenico Iodice
Segretario Responsabile
FIRST CISL in Deutsche Bank Spa