Social network e responsabilità disciplinari: le possibili tutele individuali.

Quali responsabilità disciplinari possono scaturire dall’uso dei social? Il lavoratore dipendente può menzionare nel proprio “status” il proprio rapporto di lavoro? Può pubblicare foto della propria sede di lavoro?

Proviamo a dare risposte, qui. Un approfondimento First Cisl a cura di Riccardo Colombani e Domenico Iodice.

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Un quadro definito, uno scenario inedito

Il tema dei “social” è tipicamente multidisciplinare: interessa comunicazione, sociologia, psicologia, medicina e diritto e inoltre alimenta cronaca e giurisprudenza
Restringendo il focus agli aspetti giuridici, esso impatta su diritto costituzionale, diritto penale[1] e diritto civile. Quest’ultimo, a sua volta, raccoglie puntuali riverberi sia di diritto commerciale e d’impresa[2], sia di tipo più squisitamente privatistico-contrattuale ed extracontrattuale[3]. Non ci occupiamo però qui di nessuno dei precedenti ambiti di indagine scientifica, ma dei soli riflessi giuridici “disciplinari”: concernenti, cioè, il diritto del lavoro (e in specie il rapporto di lavoro subordinato) e derivanti dalle responsabilità[4] che il datore di lavoro imputi al lavoratore subordinato a seguito di un comportamento ritenuto improprio.
Il taglio di questo “focus” vuole essere, perciò, piuttosto operativo: senza pretesa di esaustività, preferiamo indicare alcune attenzioni da tenere, a tutela del lavoratore che agisca ed operi (“in” azienda o “fuori” di essa; “per” l’azienda o “per proprio conto”) nei social network. Intendiamo infatti rispondere a una precisa e diffusa istanza di assistenza, predisponendo una sorta di “vademecum” operativo per il lavoratore e per il sindacalista che lo assista nel procedimento disciplinare, ex art. 7 .

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