Le segnalazioni di comportamenti in violazione di norme da parte dei Lavoratori.

La lettura di questa e-mail, mi rendo conto, sarà un po’ impegnativa, ma se riesci a dedicartici, sarai premiato… alla fine, come vedrai.

In data 28 maggio è stata pubblicata in Intranet aziendale, ed è applicata da oggi 30 maggio, la nuova “Policy Whistleblowing”, relativa al processo di segnalazione valido in Italia, e che riguarda “tutti i dipendenti appartenenti al gruppo Deutsche Bank in Italia” (compresi consulenti, interinali, fornitori, etc.).

Questa Policy è davvero importante, sia per te che lavori in Deutsche Bank, sia per noi che, come Sindacato First Cisl, ti rappresentiamo. La Policy tratta il tema delle segnalazioni di comportamenti scorretti, e traccia un rapporto molto chiaro e trasparente,  non solo tra te e l’azienda (intesa come funzioni con cui interagisci quotidianamente), ma anche tra te e il nostro sindacato (che viene esplicitamente riconosciuto dalla banca come soggetto di garanzia per i segnalanti).

La premessa è che “i dipendenti rispettino sia tutte le normative DB, sia tutte le leggi ed i regolamenti applicabili”.

Le violazioni di tali normative, da denunciare, possono annidarsi non solo in comportamenti di singoli, ma anche in prassi operative, magari non ben codificate e capaci, in ipotesi, di violare sia le normative interne, e sia (soprattutto) le norme di legge o regolamentari, anche di Vigilanza. A tale riguardo, ad esempio, anche eventuali disapplicazioni o inapplicazioni del “Regolamento Intermediari” Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nella parte dei servizi di investimento) potrebbe essere oggetto di segnalazioni, a norma della Policy di Deutsche Bank.

La materia del whistleblowing è ampiamente regolamentata, in Italia, oltre che dalla normativa di legge specifica per il settore (contenuta nel TUB e nel TUF), anche dalla Legge 179/2017, che conferma e rafforza le tutele previste per il segnalante di buona fede. Infatti, chi segnala comportamenti scorretti e subisce conseguenze negative di qualsiasi genere, beneficia dell’inversione dell’onere della prova: non è il lavoratore, cioè, a dover dimostrare di avere subito ritorsioni, ma è invece il datore di lavoro a dovere, in un eventuale giudizio, provare e dimostrare il contrario, cioè che le scelte organizzative adottate e che impattano sul lavoratore non abbiano carattere (anche solo indirettamente) punitivo. Nel caso di vittoria in giudizio, inoltre, anche in caso di licenziamento scatta la “reintegra in servizio” per tutti: vecchi e nuovi assunti.

Una singolarità del nostro Manuale interno è, tra le possibili modalità di segnalazione (che comprendono anche quella telefonica, “quando –il lavoratore- si senta in imbarazzo”) , quella fatta al “Superiore diretto o al Responsabile della Unità Operativa” o persino ad “altri rappresentanti del Management”, inclusi ad esempio i componenti della Compliance, del Legale, di HR.

Questa modalità è, per Te, particolarmente importante e da valorizzare: ogni volta che interagisci formalmente con una di queste Funzioni, evidenziando le caratteristiche di una possibile violazione di norme, responsabilizzi dal punto di vista legale le predette Funzioni ad agire di conseguenza.

Ti riporto il punto:   “A seconda della natura della possibile violazione, i superiori o altri rappresentanti del Management che ricevono una segnalazione da un informatore possono ricevere i dettagli iniziali del caso denunciato… Tutte le segnalazioni ricevute da un superiore o da un altro rappresentante del Management da un informatore devono essere inoltrate senza indugio alla funzione centrale (vedere la sezione 2.2.3) per ulteriori azioni e / o valutazione (inoltro). La mancata trasmissione di una tale relazione in modo appropriato può, in base alle leggi locali, comportare azioni disciplinari” (ovviamente per la Funzione che ha ricevuto la segnalazione e non abbia provveduto: n.d.r.)”.

E, infine, eccoti  il dato per Te più prezioso, il premio per esserti attardato in questa sicuramente non accattivante lettura: ne parla il capo 5 del Manuale, “DIVIETO DI RITORSIONI”.

I Lavoratori “che ritengono di essere stati oggetto di ritorsioni per aver segnalato una possibile violazione, dovrebbero immediatamente contattare un rappresentante di HR od un sindacalista. I soggetti che effettuino rappresaglie verso un informatore possono, a seconda della legislazione locale, essere soggetti ad azioni disciplinari fino al licenziamento.

Cosa significa tutto ciò? Che abbiamo, noi Sindacato e Te, la straordinaria possibilità di ampliare le tutele del lavoro, intensificando il nostro rapporto di fiducia e di conoscenza reciproca.

Non esitare, dunque, a rivolgerti in caso di bisogno al Tuo rappresentante sindacale di fiducia, la persona First a Te più vicina: sapremo consigliarti ed assisterti con la riservatezza e la professionalità che il tuo caso richiederà.

Un caro saluto.

 30 maggio 2018

Domenico Iodice
Segretario Responsabile
FIRST CISL in Deutsche Bank Spa