MIFID – Il corso di 60 ore per il dimezzamento dei termini di “supervisory”.

Ciao!
Su sollecitazione di numerosi Colleghi, che ci hanno fatto richiesta di chiarimenti in ordine ad alcune iniziative di formazione MiFID promosse dalla Banca, abbiamo approfondito la questione, nel corso di apposito incontro sindacale.
In particolare, la richiesta di chiarimento dei Colleghi riguarda la natura obbligatoria o non obbligatoria della partecipazione ad uno dei Corsi di formazione MiFID promossi e calendarizzati con scadenza al 31/12/2017.
La questione è rilevante, non solo perché al mancato assolvimento di un eventuale “obbligo” contrattuale (anche di natura formativa) possono essere teoricamente collegate conseguenze spiacevoli (come ad esempio i c.d. “red flag”), ma anche perché tra ferie, maggiorazione dei carichi di lavoro in vista del periodo natalizio ed esigenza completamento dei corsi, l’organizzazione individuale del tempo di lavoro rischia di divenire obiettivamente ingestibile.
Diciamo subito che non tutta la formazione MiFID è da ritenersi obbligatoria!
Mentre quella (di carattere generale) predisposta dalla funzione Compliance aziendale (che dura 45 minuti) è effettivamente obbligatoria (e riguarda tutta la platea di lavoratori del PCC, vedi News del 27.11 in Intranet), la formazione MiFID riconducibile al “pacchetto 60 ore”(rivolta a relativamente pochi Colleghi, individuati ad hoc dall’Azienda) è invece facoltativa. In che senso?
Nel senso che l’Azienda ha individuato i Colleghi per i quali, mancando il requisito del titolo di studio idoneo, dovrà dal 3 gennaio essa stessa garantire un periodo di “supervisione”. Questo adempimento, previsto dalla normativa MiFID, esige che qualora le Banche offrano, tramite loro, la consulenza finanziaria alla clientela, ne venga garantita la “supervisione” da parte di un soggetto titolato, che assume la responsabilità di legge verso i terzi (cioè i Clienti). La partecipazione e il superamento del Corso di 60 ore (che prevede una parte di test on-line, cioè di formazione a distanza, e una verifica finale in modalità “fisica”) consente all’Azienda di dimezzare i termini naturali di supervisione, trasferendo piene competenze e responsabilità agli Operatori con anticipo (del 50%) sui tempi normali.
Sotto questo aspetto, come FIRST, pur comprendendo le ragioni organizzative che giustificano la richiesta aziendale (che è stata rivolta non a tutti, ma solo ad alcuni Colleghi, e precisamente quelli con tempi di “supervisory” più lunghi), abbiamo ottenuto conferma dall’Azienda riguardo ai predetti Colleghi (contattati in precedenza, e che hanno in alcuni casi iniziato il Corso), che la loro partecipazione ai predetti Corsi non è assolutamente “obbligatoria”. In particolare, la scelta del Collega di non partecipare al Corso, motivata dal voler beneficiare di tempi di supervisione più lunghi, è assolutamente ragionevole e va garantita.
Per tutte tali ragioni, se hai ricevuto invito ad aderire ad iniziative ricomprese nel “pacchetto delle 60 ore MiFID”, sappi che puoi avvalerti di tale facoltà, riservandoti di aderire o non aderire.
Per ulteriore approfondimento, qui sotto riportiamo alcune delucidazioni di carattere normativo.
In caso di necessità di chiarimenti, non esitare a contattarci.
Un caro saluto.

“Quanto ai requisiti relativi alle competenze e alle conoscenze del personale introdotti da MIFID II, Consob, in seguito alla pubblicazione da parte di ESMA degli specifici Orientamenti, aveva avviato il 22 dicembre 2016 una consultazione preliminare, conclusa il 20 gennaio 2017, al fine di acquisire dagli operatori contributi di analisi sul contesto nazionale. Le modifiche proposte al Regolamento Intermediari sono finalizzati a dare attuazione ai citati Orientamenti ESMA, avendo come obiettivo ultimo un innalzamento del livello di qualificazione del personale ed un elevato standing di professionalità nel miglior interesse della clientela. Tali disposizioni si applicheranno dal 3 gennaio 2018 a tutto il personale (sia operativo sia di nuova assunzione) a diretto contatto con la clientela per la prestazione di consulenza in materia d’investimento o che forniscono informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori. Sono invece esclusi i dipendenti che svolgono funzioni di back-office che non entrano in contatto diretto con i clienti. L’impostazione adottata da Consob è di ottenere un bilanciamento tra titolo di studio conseguito ed esperienza pregressa nell’arco degli ultimi 10 anni. Inferiore è il titolo di studio maggiore è l’esperienza richiesta. Consob prevede un meccanismo di dimezzamento del periodo di esperienza qualora il dipendente abbia effettuato, nei 12 mesi antecedenti l’inizio dell’attività, un corso di formazione professionale specifica di minimo 60 ore riguardante conoscenze teoriche, competenze tecnico – operative e di corretta comunicazione alla clientela.”