Spett.le Banco BPM
HR e Relazioni industriali
e
A.D. Giuseppe Castagna
Oggetto: LETTERA APERTA E RICHIESTA DI RETTIFICA
Registriamo dalla comunicazione aziendale, apparsa sull’intranet ieri 7 novembre e diretta a tutti i dipendenti del Gruppo, un Vostro (dichiarato) “profondo rammarico”, per il fatto “che le sigle confederali (First – Cisl, Fisac – CGIL, Uilca – UIL) non hanno ritenuto sufciente la proposta aziendale di 913 assunzioni a fronte delle 1.100 uscite previste dall’accordo per adesione al Fondo di Solidarietà”. Avete inoltre voluto chiosare, che la “proposta” aziendale sarebbe addirittura “migliorativa rispetto agli accordi sottoscritti in altre aziende quali Intesa San Paolo e Unicredit”, quasi ad aggiungere sottintese note di sorpresa e incomprensibilità della posizione sindacale confederale.
Non sappiamo chi sia il redattore materiale di tale nota, che tuttavia è indubbiamente impegnativa della piena responsabilità aziendale.
E’ assolutamente inesatto, e contrario a verità, che la proposta aziendale fosse “migliorativa”. I rappresentanti aziendali delle Relazioni Industriali nel Banco BPM ben conoscono (è il loro mestiere!) la materia contrattuale e gli accordi che menzionano (cui possono, per completezza, aggiungere anche gli altri siglati nel settore, in BNL e BPER). E’ pertanto ingiusticabile che essi omettano di riportare, nella comunicazione aziendale, che in tali accordi il perimetro delle uscite volontarie utilizzato per il computo delle assunzioni non è mai stato limitato alle sole uscite per adesione al Fondo di solidarietà, ma al contrario abbraccia le varie causali di uscita volontaria.
L’Azienda, quindi, omette deliberatamente di rappresentare e riportare correttamente il criterio di calcolo previsto dagli accordi collettivi che cita. Se tale criterio fosse applicato in BancoBPM, evidenzierebbe un tasso di sostituzione reale di circa il 57%, ben al di sotto della media del settore, poiché le uscite in BancoBPM non sono 1.100, bensì 1.600.
Ricordiamo che alcuni mesi fa, con la proposizione del ricorso giudiziale ex art. 28 della Legge 300/1970, menzionato nel comunicato aziendale, abbiamo avuto un unico obiettivo: ottenere dal Giudice la rimozione di un danno ingiusto che l’Azienda non aveva voluto riconoscere, salvo poi farlo solo in seguito, attraverso un verbale di conciliazione. L’ordine esatto delle azioni successive all’atto giudiziale, poi, vale precisarlo, è: conciliazione accettata da entrambe le parti, spese compensate (come è ovvio che sia) e conseguente, nale rinuncia al ricorso,con,rimozione del comunicato incriminato. E’ questa la successione, non il contrario, come in maniera inesatta viene riportato nel comunicato aziendale. Le scriventi hanno insomma rinunciato al ricorso perché avete accettato la proposta conciliativa e rimosso il danno, non per altro.
Confidiamo che l’attenzione aziendale vorrà rivolgersi, oltre che ai mercati, anche alle scriventi quale stakeholder qualicato, e chiediamo una pronta rettica delle dichiarazioni sopra richiamate.
Confidiamo inoltre che possa (come annunciato nel comunicato) proseguire il confronto sul Fondo di solidarietà e su tutte le altre tematiche di trattativa.
Rimaniamo in attesa di pronto riscontro, nell’interesse delle persone che rappresentiamo.
Milano, 08 novembre 2024
COORDINAMENTI GRUPPO BANCO BPM
FIRST CISL – FISAC/CGIL – UILCA UI